First reprinting 1969, Johnson Reprint Corporation Printed in the United States of America
62 EX S. POENITENTIARIA. APOSTOLICA
EX S. POENITENTIARIA APOSTOLICA 63
64 EX S. POENITENTIARIA APOSTOLICA
EX S. C. S. R. U. INQUISITIONIS 115
116 EX S. G. S. R. U. INQUISITIONIS
EX S. G. S. R. U. INQUISITIONIS 117
118 EX S. G. S. R. U. INQUISITIONIS
128 ' E X S. G. INDULGENTIARUM
EX S. C. S. R. ET U. INQUISITIONIS 165
166 EX S. G. S. R. ET U. INQUISITIONIS
EX S. G. S. R. ET U. INQUISITIONIS 167
1 J74- E X s - c * C 0 N G I U I
EX S. G. EPISC. ET REGII L. 205
EX S. CONGREGATIONE INDULGENTIARUM ET SS. RELIQUIARUM
EX S. G. A NEG. ECCL. EXTRAORDINARIIS 379
380 EX S. G. A NEG. ECCL. EXTRAORDINARIIS
EX S. G. A NEG. ECCL. EXTRAORDINARIIS 381
382 EX S. CA ISEO. ECCL. EXTRAORDINARIIS
EX S. C. A NEG. ECCL. EXTRAORDINARIIS 437
458 EX S. C. A NEG. ECCL, EXTRAORDINARIIS
EX S. POENITENTIARIA APOSTOLICA 439
MO EX S. POENITENTIARIA APOSTOLICA
EX S. C. DE PROPAGANDA FIDE 481
4-82 EX S. G. DE PROPAGANDA FIDE
308 EX S. C. A NEG. ECCL. EXTRAORDINARIIS
576 EX S. C. A NEG. ECCL. EXTRAORDINARIIS
EX S. C. S. R. ET U. INQUISITIONIS 661
662 EX S. G. S. R. ET U. INQUISITIONIS
EX S. G. DE PROPAGANDA FIDE 671
A C T A S A N C T A E S E D I S
714 EX S. G. S. R. ET U. INQUISITIONIS
EX S. C. S. R. ET U. INQUISITIONIS 715
720 EX S. G. EPISG. ET REGII L.
192 EX VICARIATU URBIS
3) Lo stesso si deve dire di quelli ecclesiastici che sono in- viati in Roma per attendere alla pratica di diritto canonico nello studio della S. C. del Concilio.
4) Le circolari sopra citate del 10 Agesto 1901 e del 15 Ago- sto 1902 conservano il loro valore per tutto ciò che non è stato modificato con la presente.
5) Crediamo poi necessario rivolgere alla S. V. Illiìia e Rma alcune speciali raccomandazioni:
a) Le domande delle quali è detto di sopra siano inviate con la maggior sollecitudine entro la prima quindicina di otto- bre, e in ogni modo non più tardi del 31 di detto mese.
b) Non si concede di venire a Roma, se non ad eccle- siastici, di condotta irreprensibile e che, per le prove date del loro ingegno e della loro buona volontà, facciano sperare con fondamento di ben riuscire negli studi.
e) Gli ecclesiastici suddetti abbiano già sufficienti mezzi per provvedere al loro mantenimento, senza bisogno di procu- rarsi occupazioni lucrose, od anche solo Cappellanie che richie- dano la celebrazione della Messa in determinate Chiese od isti- tuti religiosi; giacché questo sarebbe inconciliabile con le esi- genze dello studio e della disciplina nei collegi e nelle comu- nità dove gli ecclesiastici stessi dovranno dimorare.
Nutriamo viva fiducia che queste disposizioni fedelmente os- servate riusciranno vantaggiose non solo agli ecclesiastici studen- ti, che in Roma potranno cosi meglio mantenere lo spirito della loro vocazione, ma altresì alle varie diocesi nelle quali, com- piuti i loro studi, quelli ecclesiastici dovranno esercitare il loro santo ministero.
Con sensi di verace stima e di profondo rispetto mi pro- fesso di V. S. Illma e Rma
Roma, 15 Agosto 1903.
Devrho Servitore
PIETRO RESPIGHI Card. Vicario.