First reprinting 1969, Johnson Reprint Corporation Printed in the United States of America
62 EX S. POENITENTIARIA. APOSTOLICA
EX S. POENITENTIARIA APOSTOLICA 63
64 EX S. POENITENTIARIA APOSTOLICA
EX S. C. S. R. U. INQUISITIONIS 115
116 EX S. G. S. R. U. INQUISITIONIS
EX S. G. S. R. U. INQUISITIONIS 117
118 EX S. G. S. R. U. INQUISITIONIS
128 ' E X S. G. INDULGENTIARUM
EX S. C. S. R. ET U. INQUISITIONIS 165
166 EX S. G. S. R. ET U. INQUISITIONIS
EX S. G. S. R. ET U. INQUISITIONIS 167
1 J74- E X s - c * C 0 N G I U I
EX S. G. EPISC. ET REGII L. 205
EX S. CONGREGATIONE INDULGENTIARUM ET SS. RELIQUIARUM
EX S. G. A NEG. ECCL. EXTRAORDINARIIS 379
380 EX S. G. A NEG. ECCL. EXTRAORDINARIIS
EX S. G. A NEG. ECCL. EXTRAORDINARIIS 381
382 EX S. CA ISEO. ECCL. EXTRAORDINARIIS
EX S. C. A NEG. ECCL. EXTRAORDINARIIS 437
458 EX S. C. A NEG. ECCL, EXTRAORDINARIIS
EX S. POENITENTIARIA APOSTOLICA 439
MO EX S. POENITENTIARIA APOSTOLICA
EX S. C. DE PROPAGANDA FIDE 481
4-82 EX S. G. DE PROPAGANDA FIDE
308 EX S. C. A NEG. ECCL. EXTRAORDINARIIS
576 EX S. C. A NEG. ECCL. EXTRAORDINARIIS
EX S. C. S. R. ET U. INQUISITIONIS 661
662 EX S. G. S. R. ET U. INQUISITIONIS
EX S. G. DE PROPAGANDA FIDE 671
A C T A S A N C T A E S E D I S
714 EX S. G. S. R. ET U. INQUISITIONIS
EX S. C. S. R. ET U. INQUISITIONIS 715
720 EX S. G. EPISG. ET REGII L.
MOTU PROPRIO 535
tizioni, senza spezzarne le sillabe, e sempre in modo intelligi- bile ai fedeli che ascoltano.
IV.
FORMA ESTERNA DELLE SACRE COMPOSIZIONI.
10. Le singole parti della messa o dell'officiatura devono conservare anche musicalmente quel concetto e quella forma, che la tradizione ecclesiastica ha loro data e che trovasi assai bene espressa nel canto gregoriano. Diverso dunque è il modo di comporre un introito, un graduale, un'antifona, un salmo, un inno, un Gloria in excelsis ecc.
11. In particolare si osservino le norme seguenti : i a) Il Kyrie, Gloria, Credo ecc. della messa devono man-
tenere l'unità di composizione, propria del loro testo. Non è dunque lecito di comporli a pezzi separati, così che ciascuno di tali pezzi formi una composizione musicale compiuta e tale che possa staccarsi dal rimanente e sostituirsi con altra.
b) Nell'ufficiatura dei Vesperi si deve ordinariamente se- guire la norma del Caeremoniale Episcoporum, che prescrive il canto gregoriano per la salmodia e permette la musica figu- rata pe' versetti del Gloria Patri e per l'inno.
Sarà nondimeno lecito nelle maggiori solennità di alter- nare il canto gregoriano del coro coi cosiddetti falsibordoni o
i con versi in simile modo convenientemente composti. Si potrà eziandio concedere qualche volta che i singoli
salmi si propongano per intero in musica, purché in tali com- posizioni sia conservata la forma propria della salmodia; cioè purché i cantori sembrino salmeggiare tra loro, o con nuovi
( motivi, o con quelli presi dal canto gregoriano, o secondo que- sto imitati.
Restano dunque per sempre esclusi e proibiti i salmi co- siddetti di concerto.
¿ c) Negli inni della Chiesa si conservi la forma tradizionale dell'inno. Non è quindi lecito di comporre p. e. il Tantum ergo per modo che la prima strofa presenti una romanza, una ca- vatina, un adagio, e il Genitori un allegro.
d) Le antifone dei Vesperi devono essere proposte d'ordi- nario con la melodia gregoriana loro propria. Se però in qual-
1 che caso particolare si cantassero in musica, non dovranno