First reprinting 1969, Johnson Reprint Corporation Printed in the United States of America
62 EX S. POENITENTIARIA. APOSTOLICA
EX S. POENITENTIARIA APOSTOLICA 63
64 EX S. POENITENTIARIA APOSTOLICA
EX S. C. S. R. U. INQUISITIONIS 115
116 EX S. G. S. R. U. INQUISITIONIS
EX S. G. S. R. U. INQUISITIONIS 117
118 EX S. G. S. R. U. INQUISITIONIS
128 ' E X S. G. INDULGENTIARUM
EX S. C. S. R. ET U. INQUISITIONIS 165
166 EX S. G. S. R. ET U. INQUISITIONIS
EX S. G. S. R. ET U. INQUISITIONIS 167
1 J74- E X s - c * C 0 N G I U I
EX S. G. EPISC. ET REGII L. 205
EX S. CONGREGATIONE INDULGENTIARUM ET SS. RELIQUIARUM
EX S. G. A NEG. ECCL. EXTRAORDINARIIS 379
380 EX S. G. A NEG. ECCL. EXTRAORDINARIIS
EX S. G. A NEG. ECCL. EXTRAORDINARIIS 381
382 EX S. CA ISEO. ECCL. EXTRAORDINARIIS
EX S. C. A NEG. ECCL. EXTRAORDINARIIS 437
458 EX S. C. A NEG. ECCL, EXTRAORDINARIIS
EX S. POENITENTIARIA APOSTOLICA 439
MO EX S. POENITENTIARIA APOSTOLICA
EX S. C. DE PROPAGANDA FIDE 481
4-82 EX S. G. DE PROPAGANDA FIDE
308 EX S. C. A NEG. ECCL. EXTRAORDINARIIS
576 EX S. C. A NEG. ECCL. EXTRAORDINARIIS
EX S. C. S. R. ET U. INQUISITIONIS 661
662 EX S. G. S. R. ET U. INQUISITIONIS
EX S. G. DE PROPAGANDA FIDE 671
A C T A S A N C T A E S E D I S
714 EX S. G. S. R. ET U. INQUISITIONIS
EX S. C. S. R. ET U. INQUISITIONIS 715
720 EX S. G. EPISG. ET REGII L.
336 MOTU PROPRIO
mai avere nè la forma di una melodia di concerto nè l'am- piezza di un mottetto e di una cantata.
V.
CANTORI.
12. Tranne le melodie proprie del celebrante all'altare e dei ministri, le quali devono essere sempre in solo canto gre- goriano senza alcun accompagnamento d'organo, tutto il resta del canto liturgico, è proprio del coro dei leviti, e però i can- tori di chiesa anche se sono secolari, fanno propriamente le veci del coro ecclesiastico. Per conseguenza le musiche che propongono devono, almeno nella loro massima parte, conser- vare il carattere di musica da coro.
Con ciò non s'intende del tutto esclusa la voce sola. Ma questa non deve mai predominare nella funzione, così che la più gran parte del testo liturgico sia in tale modo eseguita; piuttosto deve avere il carattere di semplice accenno o spunto- melodico ed essere strettamente legata al resto della compo- sizione a forma di coro.
13. Dal medesimo principio segue che i cantori hanno in chiesa vero officio liturgico, e che però le donne, essendo in- capaci di tale officio, non possono essere ammesse a far parte del coro o della cappella musicale. Se dunque si vogliono ado- perare le voci acute dei soprani e contralti, queste dovranno essere sostenute dai fanciulli, secondo l'uso antichissimo della Chiesa.
14. Per ultimo non si ammettono a far parte della cappella di chiesa se non uomini di conosciuta pietà e probità di vita, i quali col loro modesto e devoto contegno durante le funzioni liturgiche si mostrino degni del santo officio che esercitano. Sarà pure conveniente che i cantori, mentre cantano in chiesa, vestano l'abito ecclesiastico e la cotta, e se trovansi in canto- rie troppo esposte agli occhi del pubblico, siano difesi da grate.
VI.
ORGANO ED ISTRUMENTI.
15. Sebbene la musica propria della Chiesa sia la musica puramente vocale, nondimeno è permessa eziandio la musica con accompagnamento d'organo. In qualche caso particolare,