elevent mentes nostras »,1 subtilissimo ingenio arcana veritatis tam naturalis
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Pour les universités catholiques, les facoultés ecclésiastiques et les établisse-
c) Le diplôme français de licence (180 ECTS) et les diplômes ecclésiasti-
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Articolo 7
Presidente
§ 1. Il Presidente è nominato dal Sommo Pontefice per un quinquennio.
La carica è rinnovabile una sola volta.
§ 2. Il Presidente dirige e rappresenta l'Agenzia.
Articolo 8
Consiglio direttivo
§ 1. I membri del Consiglio direttivo sono nominati dal Sommo Ponte-
fice per un quinquennio rinnovabile una sola volta, su proposta del Presiden-
te dell'Agenzia. Essi si distinguono per scienza elevata e prudenza, dispongo-
no di qualifiche ed esperienze nel campo accademico e nell'ambito specifico
della promozione della qualità, nonché rispecchiano, per quanto possibile, le
varie competenze e la diversità, anche geografica, della Chiesa.
§ 2. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di cinque ad un
massimo di dieci membri.
§ 3. Sono membri di diritto: il Direttore dell'Agenzia, con funzione di
attuario, un rappresentante della Congregazione per l'Educazione Cattolica e
un rappresentante degli studenti, indicato dal Presidente ogni anno.
§ 4. Possono partecipare, alle riunioni del Consiglio direttivo, su invito
del Presidente dell'Agenzia, degli osservatori.
§ 5. Il Consiglio direttivo, presieduto dal Presidente dell'Agenzia, appro-
va gli orientamenti generali e supervisiona l'attività dell'Agenzia, verifican-
done i risultati.
Si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno su convocazione
del Presidente. Può essere riunito in altre occasioni, secondo le necessità a
giudizio del Presidente, anche utilizzando i mezzi di comunicazione a
distanza.
§ 6. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono valide con la presenza
della maggioranza dei componenti e con l'approvazione della maggioranza
assoluta dei presenti. In caso di parità, decide il Presidente dell'Agenzia.