elevent mentes nostras »,1 subtilissimo ingenio arcana veritatis tam naturalis
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Pour les universités catholiques, les facoultés ecclésiastiques et les établisse-
c) Le diplôme français de licence (180 ECTS) et les diplômes ecclésiasti-
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Acta Benedicti Pp. XVI 17
Articolo 9
Consiglio scientifico
§ 1. I membri del Consiglio scientifico non di diritto sono nominati dal
Sommo Pontefice per un quinquennio rinnovabile una sola volta, su proposta
del Presidente, sentito il Consiglio direttivo. Essi si distinguano per scienza
elevata e prudenza, esperienza accademica, con specifico riferimento all'am-
bito della promozione della qualità. Per quanto possibile, sono prescelti ri-
specchiando le diverse componenti, anche geografiche, della Chiesa.
§ 2. Il Consiglio scientifico è composto da un minimo di dieci ad un mas-
simo di venti membri.
§ 3. Sono membri di diritto:
a) il Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Pontifi-
cie o un suo delegato;
b) un delegato della Federazione Internazionale delle Università Cat-
toliche (FIUC);
c) un delegato della Federazione delle Università Cattoliche Europee
(FUCE);
d) un rappresentante degli studenti delle Università e Facoltà Eccle-
siastiche.
§ 4. Sono invitati alle riunioni del Consiglio scientifico come osservatori:
a) il Direttore dell'Agenzia;
b) un delegato della Sezione per i Rapporti con gli Stati della Segre-
teria di Stato;
c) un delegato della Congregazione per l'Educazione Cattolica.
Il Presidente può altresı̀ invitare altri osservatori.
§ 5. Il Consiglio scientifico, presieduto dal Presidente dell'Agenzia, lo
aiuta nella realizzazione delle attività dell'Agenzia.
Si riunisce in sessione plenaria almeno due volte all'anno su convo-
cazione del Presidente. Il Presidente può anche riunire membri del Consiglio
scientifico, quando lo ritiene opportuno.
§ 6. Il Consiglio scientifico esprime il parere motivato sulle modalità
utilizzate per le valutazioni della qualità, nonché sulla scelta e la preparazio-
ne degli esperti incaricati delle verifiche.