elevent mentes nostras »,1 subtilissimo ingenio arcana veritatis tam naturalis
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Pour les universités catholiques, les facoultés ecclésiastiques et les établisse-
c) Le diplôme français de licence (180 ECTS) et les diplômes ecclésiasti-
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Acta Benedicti Pp. XVI 19
Articolo 12
Contabilità, bilancio e gestione
§ 1. Gli oneri concernenti l'amministrazione ordinaria dell'Agenzia per il
personale, per la gestione della segreteria e per le spese per i locali, sono a
carico dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica (APSA).
§ 2. Gli oneri concernenti le valutazioni esterne sono di norma a carico
delle istituzioni accademiche ecclesiastiche coinvolte.
§ 3. Il Presidente, sentito il Direttore, presenta ogni anno all'APSA,
entro il venti settembre, la proposta del bilancio preventivo. Tale proposta,
corredata da una relazione sintetica, deve evidenziare in apposito allegato:
a) la contabilità separata riferita alle verifiche;
b) la contabilità separata relativa alle risorse di cui l'Agenzia può
disporre di fondi provenienti da donazioni, contributi, comunque
denominati, per il sostegno della propria attività.
§ 4. Il Presidente dell'Agenzia, ogni anno entro il ventotto febbraio,
riceve dall'APSA il bilancio consuntivo.
§ 5. Il Presidente dell'Agenzia, sentito il Consiglio direttivo, e, ove oc-
corra o sia previsto, il Consiglio scientifico, può adottare disposizioni ammi-
nistrative, concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, spe-
cie per quanto attiene al personale addetto, all'amministrazione e alla
contabilità, all'organizzazione dell'ufficio, alla preparazione degli esperti,
nonché agli oneri da porre a carico delle istituzioni coinvolte nelle verifiche.
Articolo 13
Rapporti, resoconti e diffusione dei lavori dell'Agenzia
§ 1. Spetta all'Agenzia definire le modalità della pubblicazione dei risul-
tati delle valutazioni.
§ 2. Il Regolamento, di cui all'art. seguente, indicherà il modo secondo
cui le istituzioni valutate possono esprimere osservazioni sui risultati delle
verifiche loro comunicati.
§ 3. L'Agenzia presenta ogni anno, entro il trentuno marzo, un rapporto
sintetico delle proprie attività alla Segreteria di Stato - Sezione per i Rap-
porti con gli Stati e alla Congregazione per l'Educazione Cattolica.