pro Gentium Evangelizatione subicimus. Praeterea iubemus episcopalem se-
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale60
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale62
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale64
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale66
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale68
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale70
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale72
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale74
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale76
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale78
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale80
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale82
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale84
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale86
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale88
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale90
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale92
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale94
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale96
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale98
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale100
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale102
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale104
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale106
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale108
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale110
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale112
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale114
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale116
Acta Benedicti Pp. XVI 85
sori nei loro annuali discorsi parlarono spesso con apprezzamento e fiducia
della giurisprudenza della Rota Romana sia in generale sia con riferimento ad
argomenti concreti, specialmente matrimoniali.
Se è giusto e doveroso ricordare il ministero di giustizia svolto dalla Rota
durante la sua plurisecolare esistenza, e particolarmente negli ultimi cento
anni, risulta anche opportuno, nella presente ricorrenza, cercare di approfon-
dire il senso di tale servizio, di cui i volumi annuali delle decisioni sono una
manifestazione e nel contempo uno strumento operativo. In particolare, ci
possiamo chiedere perché le sentenze rotali possiedono una rilevanza giuridi-
ca che oltrepassa l'ambito immediato delle cause in cui vengono emesse. A
prescindere dal valore formale che ogni ordinamento giuridico possa attribui-
re ai precedenti giudiziari, è indubbio che le singole decisioni interessano in
qualche modo l'intera società. Infatti, esse vanno determinando ciò che tutti
possono attendersi dai tribunali, il che certamente influisce sull'andamento
della vita sociale. Qualsiasi sistema giudiziario deve cercare di offrire soluzio-
ni nelle quali, insieme alla valutazione prudenziale dei casi nella loro irripe-
tibile concretezza, siano applicati i medesimi principi e norme generali di
giustizia. Solo in questo modo si crea un clima di fiducia nell'operato dei
tribunali, e si evita l'arbitrarietà dei criteri soggettivi. Inoltre, all'interno
di ogni organizzazione giudiziaria vi è una gerarchia tra i vari tribunali, di
modo che la possibilità stessa di ricorrere ai tribunali superiori costituisce di
per sé uno strumento di unificazione della giurisprudenza.
Le anzidette considerazioni sono perfettamente applicabili anche ai tri-
bunali ecclesiastici. Anzi, siccome i processi canonici riguardano gli aspetti
giuridici dei beni salvifici o di altri beni temporali che servono alla missione
della Chiesa, l'esigenza di unità nei criteri essenziali di giustizia e la necessità
di poter prevedere ragionevolmente il senso delle decisioni giudiziarie, diven-
ta un bene ecclesiale pubblico di particolare rilievo per la vita interna del
Popolo di Dio e per la sua testimonianza istituzionale nel mondo. Oltre alla
valenza intrinseca di ragionevolezza insita nell'operato di un Tribunale che
decide le cause ordinariamente in ultima istanza, è chiaro che il valore della
giurisprudenza della Rota Romana dipende dalla sua natura di istanza su-
periore nel grado di appello presso la Sede Apostolica. Le disposizioni legali
che riconoscono tale valore 2 non creano, ma dichiarano quel valore. Esso
proviene in definitiva dalla necessità di amministrare la giustizia secondo
2 Cfr can. 19 CIC; Cost. ap. Pastor bonus, art. 126.