pro Gentium Evangelizatione subicimus. Praeterea iubemus episcopalem se-
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parametri uguali in tutto ciò che, per l'appunto, è in sé essenzialmente
uguale.
Di conseguenza, il valore della giurisprudenza rotale non è una questione
fattuale d'ordine sociologico, ma è d'indole propriamente giuridica, in quanto
si pone al servizio della giustizia sostanziale. Pertanto, sarebbe improprio
ravvisare una contrapposizione fra la giurisprudenza rotale e le decisioni
dei tribunali locali, i quali sono chiamati a compiere una funzione indispen-
sabile, nel rendere immediatamente accessibile l'amministrazione della giu-
stizia, e nel poter indagare e risolvere i casi nella loro concretezza talvolta
legata alla cultura e alla mentalità dei popoli. In ogni caso, tutte le sentenze
devono essere sempre fondate sui principi e sulle norme comuni di giustizia.
Tale bisogno, comune ad ogni ordinamento giuridico, riveste nella Chiesa una
specifica pregnanza, nella misura in cui sono in gioco le esigenze della comu-
nione, che implica la tutela di ciò che è comune alla Chiesa universale, affi-
data in modo peculiare all'Autorità Suprema e agli organi che ad normam
iuris partecipano alla sua sacra potestà.
Nell'ambito matrimoniale la giurisprudenza rotale ha svolto un lavoro
molto cospicuo in questi cento anni. In particolare, ha offerto contributi assai
significativi che sono sfociati nella codificazione vigente. Dopodiché non si
può pensare che sia diminuita l'importanza dell'interpretazione giurispruden-
ziale del diritto da parte della Rota. In effetti, proprio l'applicazione dell'at-
tuale legge canonica esige che se ne colga il vero senso di giustizia, legato
anzitutto all'essenza stessa del matrimonio. La Rota Romana è costantemen-
te chiamata a un compito arduo, che influisce molto sul lavoro di tutti i
tribunali: quello di cogliere l'esistenza o meno della realtà matrimoniale,
che è intrinsecamente antropologica, teologica e giuridica. Per meglio com-
prendere il ruolo della giurisprudenza, vorrei insistere su ciò che vi ho detto
l'anno scorso circa la dimensione intrinsecamente giuridica del matrimonio.3
Il diritto non può essere ridotto ad un mero insieme di regole positive che i
tribunali sono chiamati ad applicare. L'unico modo per fondare solidamente
l'opera giurisprudenziale consiste nel concepirla quale vero esercizio della
prudentia iuris, di una prudenza che è tutt'altro che arbitrarietà o relativi-
smo, poiché consente di leggere negli eventi la presenza o l'assenza dello
specifico rapporto di giustizia che è il matrimonio, con il suo reale spessore
umano e salvifico. Soltanto in questo modo le massime giurisprudenziali
3 Cfr Discorso del 27 gennaio 2007, in AAS 99 [2007], pp. 86-91.