ACTA BENEDICTI PP. XVI

 pro Gentium Evangelizatione subicimus. Praeterea iubemus episcopalem se-

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 Acta Benedicti Pp. XVI 61

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 Acta Benedicti Pp. XVI 95

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 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale98

 Acta Benedicti Pp. XVI 99

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 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale102

 Acta Benedicti Pp. XVI 103

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 Acta Benedicti Pp. XVI 105

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale106

 Acta Benedicti Pp. XVI 107

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale108

 Acta Benedicti Pp. XVI 109

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale110

 Acta Benedicti Pp. XVI 111

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale112

 Acta Benedicti Pp. XVI 113

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale114

 Congregatio pro Episcopis 115

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 DIARIUM ROMANAE CURIAE

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 Diarium Romanae Curiae 119

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Acta Benedicti Pp. XVI 87

acquistano il loro vero valore, e non diventano una compilazione di regole

astratte e ripetitive, esposte al rischio di interpretazioni soggettive e arbi-

trarie.

Perciò, la valutazione oggettiva dei fatti, alla luce del Magistero e del

diritto della Chiesa, costituisce un aspetto molto importante dell'attività

della Rota Romana, ed influisce molto sull'operato dei ministri di giustizia

dei tribunali delle Chiese locali. La giurisprudenza rotale va vista come esem-

plare opera di saggezza giuridica, compiuta con l'autorità del Tribunale sta-

bilmente costituito dal Successore di Pietro per il bene di tutta la Chiesa.

Grazie a tale opera, nelle cause di nullità matrimoniale la realtà concreta

viene oggettivamente giudicata alla luce dei criteri che riaffermano costante-

mente la realtà del matrimonio indissolubile, aperta ad ogni uomo e ad ogni

donna secondo il disegno di Dio Creatore e Salvatore. Ciò richiede uno sforzo

costante per raggiungere quell'unità di criteri di giustizia che caratterizza in

modo essenziale la nozione stessa di giurisprudenza e ne è presupposto fon-

damentale di operatività. Nella Chiesa, proprio per la sua universalità e per la

diversità delle culture giuridiche in cui è chiamata ad operare, c'è sempre il

rischio che si formino, sensim sine sensu, « giurisprudenze locali » sempre più

distanti dall'interpretazione comune delle leggi positive e persino dalla dot-

trina della Chiesa sul matrimonio. Auspico che si studino i mezzi opportuni

per rendere la giurisprudenza rotale sempre più manifestamente unitaria,

nonché effettivamente accessibile a tutti gli operatori della giustizia, in modo

da trovare uniforme applicazione in tutti i tribunali della Chiesa.

In quest'ottica realistica va inteso pure il valore degli interventi del Ma-

gistero ecclesiastico sulle questioni giuridiche matrimoniali, compresi i discor-

si del Romano Pontefice alla Rota Romana. Essi sono una guida immediata

per l'operato di tutti i tribunali della Chiesa in quanto insegnano con autorità

ciò che è essenziale circa la realtà del matrimonio. Il mio venerato predeces-

sore Giovanni Paolo II, nel suo ultimo discorso alla Rota, mise in guardia

contro la mentalità positivistica nella comprensione del diritto, che tende a

separare le leggi e gli indirizzi giurisprudenziali dalla dottrina della Chiesa.

Egli affermò: « In realtà, l'interpretazione autentica della parola di Dio, ope-

rata dal magistero della Chiesa, ha valore giuridico nella misura in cui riguar-

da l'ambito del diritto, senza aver bisogno di nessun ulteriore passaggio

formale per diventare giuridicamente e moralmente vincolante. Per una sana

ermeneutica giuridica è poi indispensabile cogliere l'insieme degli insegna-

menti della Chiesa, collocando organicamente ogni affermazione nell'alveo