pro Gentium Evangelizatione subicimus. Praeterea iubemus episcopalem se-
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acquistano il loro vero valore, e non diventano una compilazione di regole
astratte e ripetitive, esposte al rischio di interpretazioni soggettive e arbi-
trarie.
Perciò, la valutazione oggettiva dei fatti, alla luce del Magistero e del
diritto della Chiesa, costituisce un aspetto molto importante dell'attività
della Rota Romana, ed influisce molto sull'operato dei ministri di giustizia
dei tribunali delle Chiese locali. La giurisprudenza rotale va vista come esem-
plare opera di saggezza giuridica, compiuta con l'autorità del Tribunale sta-
bilmente costituito dal Successore di Pietro per il bene di tutta la Chiesa.
Grazie a tale opera, nelle cause di nullità matrimoniale la realtà concreta
viene oggettivamente giudicata alla luce dei criteri che riaffermano costante-
mente la realtà del matrimonio indissolubile, aperta ad ogni uomo e ad ogni
donna secondo il disegno di Dio Creatore e Salvatore. Ciò richiede uno sforzo
costante per raggiungere quell'unità di criteri di giustizia che caratterizza in
modo essenziale la nozione stessa di giurisprudenza e ne è presupposto fon-
damentale di operatività. Nella Chiesa, proprio per la sua universalità e per la
diversità delle culture giuridiche in cui è chiamata ad operare, c'è sempre il
rischio che si formino, sensim sine sensu, « giurisprudenze locali » sempre più
distanti dall'interpretazione comune delle leggi positive e persino dalla dot-
trina della Chiesa sul matrimonio. Auspico che si studino i mezzi opportuni
per rendere la giurisprudenza rotale sempre più manifestamente unitaria,
nonché effettivamente accessibile a tutti gli operatori della giustizia, in modo
da trovare uniforme applicazione in tutti i tribunali della Chiesa.
In quest'ottica realistica va inteso pure il valore degli interventi del Ma-
gistero ecclesiastico sulle questioni giuridiche matrimoniali, compresi i discor-
si del Romano Pontefice alla Rota Romana. Essi sono una guida immediata
per l'operato di tutti i tribunali della Chiesa in quanto insegnano con autorità
ciò che è essenziale circa la realtà del matrimonio. Il mio venerato predeces-
sore Giovanni Paolo II, nel suo ultimo discorso alla Rota, mise in guardia
contro la mentalità positivistica nella comprensione del diritto, che tende a
separare le leggi e gli indirizzi giurisprudenziali dalla dottrina della Chiesa.
Egli affermò: « In realtà, l'interpretazione autentica della parola di Dio, ope-
rata dal magistero della Chiesa, ha valore giuridico nella misura in cui riguar-
da l'ambito del diritto, senza aver bisogno di nessun ulteriore passaggio
formale per diventare giuridicamente e moralmente vincolante. Per una sana
ermeneutica giuridica è poi indispensabile cogliere l'insieme degli insegna-
menti della Chiesa, collocando organicamente ogni affermazione nell'alveo