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riscoprire il valore umano e cristiano, anche all'interno della Chiesa. Il Diritto
Canonico, a volte, è sottovalutato, come se esso fosse un mero strumento
tecnico al servizio di qualsiasi interesse soggettivo, anche non fondato sulla
verità. Occorre invece che tale Diritto venga sempre considerato nel suo
rapporto essenziale con la giustizia, nella consapevolezza che nella Chiesa
l'attività giuridica ha come fine la salvezza delle anime e « costituisce una
peculiare partecipazione alla missione di Cristo Pastore... nell'attualizzare
l'ordine voluto dallo stesso Cristo ».2 In questa prospettiva è da tenere pre-
sente, qualunque sia la situazione, che il processo e la sentenza sono legati in
modo fondamentale alla giustizia e si pongono al suo servizio. Il processo e la
sentenza hanno una grande rilevanza sia per le parti, sia per l'intera compa-
gine ecclesiale e ciò acquista un valore del tutto singolare quando si tratta di
pronunciarsi sulla nullità di un matrimonio, il quale riguarda direttamente il
bene umano e soprannaturale dei coniugi, nonché il bene pubblico della Chie-
sa. Oltre a questa dimensione che potremmo definire « oggettiva » della giu-
stizia, ne esiste un'altra, inseparabile da essa, che riguarda gli « operatori del
diritto », coloro, cioè, che la rendono possibile. Vorrei sottolineare come essi
devono essere caratterizzati da un alto esercizio delle virtù umane e cristiane,
in particolare della prudenza e della giustizia, ma anche della fortezza. Que-
st'ultima diventa più rilevante quando l'ingiustizia appare la via più facile da
seguire, in quanto implica accondiscendenza ai desideri e alle aspettative
delle parti, oppure ai condizionamenti dell'ambiente sociale. In tale contesto,
il giudice che desidera essere giusto e vuole adeguarsi al paradigma classico
della « giustizia vivente »,3 sperimenta la grave responsabilità davanti a Dio e
agli uomini della sua funzione, che include altresı̀ la dovuta tempestività in
ogni fase del processo: « quam primum, salva iustitia ».4 Tutti coloro che ope-
rano nel campo del Diritto, ognuno secondo la propria funzione, devono
essere guidati dalla giustizia. Penso in particolare agli avvocati, i quali de-
vono non soltanto porre ogni attenzione al rispetto della verità delle prove,
ma anche evitare con cura di assumere, come legali di fiducia, il patrocinio di
cause che, secondo la loro coscienza, non siano oggettivamente sostenibili.
L'azione, poi, di chi amministra la giustizia non può prescindere dalla
carità. L'amore verso Dio e verso il prossimo deve informare ogni attività,
2 Giovanni Paolo II, Allocuzione alla Rota Romana, 18 gennaio 1990, in AAS 82 [1990],
p. 874, n. 4. 3 Cfr. Aristotele, Etica nicomachea, V, 1132a. 4 Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, Instr. Dignitas connubii, art. 72.