elevent mentes nostras »,1 subtilissimo ingenio arcana veritatis tam naturalis
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale6
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale8
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale10
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale12
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale14
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale16
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale18
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale20
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale22
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale24
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale26
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale28
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale30
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale32
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale34
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale36
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale38
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale40
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale42
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale44
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale46
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale48
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale50
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale52
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale54
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale56
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale58
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale60
Pour les universités catholiques, les facoultés ecclésiastiques et les établisse-
c) Le diplôme français de licence (180 ECTS) et les diplômes ecclésiasti-
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale64
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale66
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale68
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale70
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale72
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale74
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale76
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale72
2. La Commissione medica è composta da tre o più Membri di cui uno
esterno alla Direzione, nominati per un triennio dal Direttore.
3. Il Presidente della Commissione è scelto dal Direttore e resta in carica
per un anno.
4. Alle decisioni della Commissione partecipano invariabilmente solo tre
Membri. Se alla Commissione partecipano più di tre Membri, ogni delibera è
presa dal Presidente, dal facente funzione di Segretario e dal più anziano in
ordine di nomina degli altri componenti presenti. In assenza del Presidente, la
Commissione è presieduta dal più anziano in ordine di nomina dei Membri
presenti. A parità di nomina l'anzianità dei Membri della Commissione è
determinata dall'età dei medesimi.
5. La Commissione, esaminata la documentazione sanitaria ed eventuali
ulteriori accertamenti clinici o specialistici richiesti, relativi ai ricorsi di cui al
n. 8 dell'art. 3, delibera la conferma, la modifica o la revoca del giudizio circa
l'idoneità espresso dal Servizio competente.
6. La decisione della Commissione medica è insindacabile ed è comunicata
all'interessato e all'Ente competente.
7. Agli accertamenti della Commissione può assistere un medico di fiducia
dell'interessato, se questi ne fa richiesta e ne assume le spese.
Art. 6
Responsabilità e conseguenze
Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti preventivi o periodici previsti ed
agli accertamenti sanitari d'ufficio, nonché la rinuncia alla prosecuzione del-
l'accertamento preventivo, periodico o d'ufficio già iniziato, comportano per i
dipendenti conseguenze di diverso grado che possono giungere fino alla inter-
ruzione del rapporto di lavoro. Per i candidati all'assunzione, ciò equivale alla
rinuncia alla costituzione del rapporto di lavoro.
Art. 7
Segreto d'ufficio
Ogni soggetto, prima di assumere un incarico che comporti la conoscenza
di dati personali o delle loro elaborazioni, deve impegnarsi a mantenere il