First reprinting 1969, Johnson Reprint Corporation Printed in the United States of America
EX S. CONG. S. R. U. INQUISITIONIS
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120 EX S. C. RITUUM Facta pos tmodum de praedictis S S m o Domino Nostro Leo-
E X S . C . I N Q U I S I T I O I N S
258 C O N S T I T U T I O A P O S T O L I C A .
272 EX ACTIS CONSISTORIALIBUS Cathedralem Ecclesiam de Tulancingo in Mexicana ditione Americae Se-
EX S. C. DE PROPAGANDA FIDE 319
320 EX S. G. DE PROPAGANDA FIDE
EX 3. GONGREG. INDULGENTIARUM -»**-
417 ANDEGAVEN. Beatificationis et canonizationis Servae Dei Ioannae Delanoue Institu-
ES S. G. SUPER. DISCIPLINA REGULARI 537
538 EX S. C. SUPER DISCIPLINA REGULAR i
632 EX S. G. SUPEil DISCIPLINA REGULARI
INDICTIO universalis iubilaei Anni Sancti 1899.
LUBLINEN. SEU VARSAVIEN. • 665
690 E X S . C . I N Q U I S I T I O N I S
EX S. G. DE PROPAGANDA FIDE 699
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336 POTENTINA
essi guardare ed indurre altri ad esaminare e risolvere il caso in parola. Nè anche però sotto tal punto di vista mi sembra che sia combattibile giuridicamente la nomina del nuovo Canonico, abbenchè non aggregato anzitempo al Ca- pitolo Cattedrale.
» Potrei qui, per tutta giustifica della mia condotta, avvertire che, dopo la Legge del 15 Agosto 1867 con cui rimanevano soppresse tutte le Chiese ricettizie del regno, dovendosi questa Chiesa Cattedrale riguardar come soppressa ed estinta nell' antica sua qualità di recettizia, non può far valere più avanti alcun dritto da quello infuori di Chiesa Cattedrale e nient 'altro. Potrei qui ricordarmi che gli sta- tuti organici di tutte le Chiese ricettizie furono già aboliti col Decreto 17 febbraio 1871, Sez. Civ., 14 Giug.^ 1888. La Corte Suprema di Roma, anno XIII, pag. 351. Per la qual cosa niuno potrà da senno opinare che sia censurabile presso il Real Governo una nomina canonicale eseguita piuttosto secondo le disposizioni del Dritto Canonico conservate dalle Leggi Civili del Regno che a norma di regolamenti aboliti e disfatti.
» Potrei da ultimo osservare che ogni sacerdote, pel fatto solo della Sacra Ordinazione va di pieno dritto in- cardinato alla sua Chiesa di origine, quando ad altra Chiesa non avesse ragione di appartenere : quindi è per ciò stesso aggregato, od aggregabile al rispettivo suo Clero. Conc. Trid. Sess. XXIII, de Refor. passim.
» Lasciando però in disparte siffatte considerazioni, prego la S. V. Illma di riflettere solamente che la nomina del Padula è fatta nè più nè meno che in conformità delle an- tiche Leggi, o Statuti, o consuetudini, onde governar si possa una Chiesa ricettizia, fino al punto che sieno com- patibili colle mutate circostanze di tempi e di cose, per ef- fetto delle Leggi Civili in vigore, da cui non può a chiusi occhi prescindere la giurisprudenza ecclesiastica, sopra tutto in materia beneficiaria.
» E risaputo, infatti, che in virtù del famoso Breve