First reprinting 1969, Johnson Reprint Corporation Printed in the United States of America
62 EX S. POENITENTIARIA. APOSTOLICA
EX S. POENITENTIARIA APOSTOLICA 63
64 EX S. POENITENTIARIA APOSTOLICA
EX S. C. S. R. U. INQUISITIONIS 115
116 EX S. G. S. R. U. INQUISITIONIS
EX S. G. S. R. U. INQUISITIONIS 117
118 EX S. G. S. R. U. INQUISITIONIS
128 ' E X S. G. INDULGENTIARUM
EX S. C. S. R. ET U. INQUISITIONIS 165
166 EX S. G. S. R. ET U. INQUISITIONIS
EX S. G. S. R. ET U. INQUISITIONIS 167
1 J74- E X s - c * C 0 N G I U I
EX S. G. EPISC. ET REGII L. 205
EX S. CONGREGATIONE INDULGENTIARUM ET SS. RELIQUIARUM
EX S. G. A NEG. ECCL. EXTRAORDINARIIS 379
380 EX S. G. A NEG. ECCL. EXTRAORDINARIIS
EX S. G. A NEG. ECCL. EXTRAORDINARIIS 381
382 EX S. CA ISEO. ECCL. EXTRAORDINARIIS
EX S. C. A NEG. ECCL. EXTRAORDINARIIS 437
458 EX S. C. A NEG. ECCL, EXTRAORDINARIIS
EX S. POENITENTIARIA APOSTOLICA 439
MO EX S. POENITENTIARIA APOSTOLICA
EX S. C. DE PROPAGANDA FIDE 481
4-82 EX S. G. DE PROPAGANDA FIDE
308 EX S. C. A NEG. ECCL. EXTRAORDINARIIS
576 EX S. C. A NEG. ECCL. EXTRAORDINARIIS
EX S. C. S. R. ET U. INQUISITIONIS 661
662 EX S. G. S. R. ET U. INQUISITIONIS
EX S. G. DE PROPAGANDA FIDE 671
A C T A S A N C T A E S E D I S
714 EX S. G. S. R. ET U. INQUISITIONIS
EX S. C. S. R. ET U. INQUISITIONIS 715
720 EX S. G. EPISG. ET REGII L.
MOTU PROPRIO 337
nei debiti termini e coi convenienti riguardi, potranno anche ammettersi altri strumenti, ma non mai senza licenza speciale dell'Ordinario, giusta la prescrizione del Caeremoniale Episco- porum.
16. Siccome il canto deve sempre primeggiare, così l'or- gano o gli strumenti devono semplicemente sostenerlo e non mai reprimerlo.
17. Non è permesso di premettere al canto lunghi preludi o d'interromperlo con pezzi d'intermezzo.
18. Il suono dell'organo negli accompagnamenti del canto, nei preludi, interludi e simili, non solo deve essere condotto secondo la propria natura di tale strumento, ma deve parteci- pare di tutte le qualità che ha la vera musica sacra e che si sono precedentemente annoverate.
19. È proibito in chiesa l'uso del pianoforte, come pure quello degli strumenti fragorosi o leggeri, quali sono il tam- buro, la grancassa, i piatti, i campanelli e simili.
20. É rigorosamente proibito alle cosiddette bande musi- cali di suonare in chiesa; e solo in qualche caso speciale, posto il consenso dell'Ordinario, sarà permesso di ammettere una scelta limitata, giudiziosa e proporzionata all'ambiente, di stru- menti a flato, purché la composizione e l'accompagnamento da eseguirsi sia scritto in istile grave, conveniente e simile in tutto a quello proprio dell'organo.
21. Nelle processioni fuori di chiesa può essere permessa dall'Ordinario la banda musicale, purché non si eseguiscano in nessun modo pezzi profani. Sarebbe desiderabile in tale oc- casione che il concerto musicale si restringesse ad accompa- gnare qualche cantico spirituale in latino o volgare, proposto dai cantori o dalle pie Congregazioni che prendono parte alla pro- cessione.
VII.
AMPIEZZA DELLA MUSICA LITURGICA.
22. Non è lecito per ragione del canto o del suono fare at- tendere il sacerdote all'altare più di quello che comporti la ce- remonia liturgica. Giusta le prescrizioni ecclesiastiche, il San- ctus della Messa deve essere compiuto prima dell'elevazione, e però anche il celebrante deve in questo punto avere riguardo
Acta, Tom, XXXVI. fase. CDXXVI. 22