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204 EPISTOLA ENCYCLICA SSmi D. N. Leonis Papae XIII.
EX S. C. DE PROPAGANDA FIDE 247
EX ACTIS CONSISTORIALIBUS 2 7 5
328 S . F I D E I N E O G R A N A T E N .
S. FIDEI NEOGRAN A T E N . 341
FOROLIVIEN. ET BRICTINORIEN. 401
402 FOROLIVIEN. ET BRICTINORIEN.
FOROLIVIEN. ET BRIGTINORIEN. 405
404 FOROLIVIEN. ET BRICTINORIEN.
FOROLIVIEN. ET BRICTINORIEN» 405
406 FOROLIVIEN. ET BRICTINORIEN.
FOROLIVIEN. ET BRICTINORIEN. 407
4-08 FOROLIVIEN. ET BRICTINORIEN.
FOROLIVIEN. ET BRICTINORIEN. 409
410 FOROLIVIEN. ET BRICTINORIEN.
FOROLIVIEN. ET BRICTINORIEN. 411
458 E X S . G . D E P R O P A G A N D A F I D E
KS. S. C. DI-: PROPAGANDA FÍDE 439
440 EX S. C. DE PROPAGANDA FIDE
P A R I S I E N . SEU AURELIANEN. 459
PARISIEN. SEU AURELIANEN. 4 6 1
504 EX s. c. Nel foglio qui annesso V. S.
V A R S A V I E N . SEU PARISIEN. 519
522 V A R S A V I E N . SEU PARISIEN.
LEOPOLIEN. SEU PREMISLIEN. 537
538 LEOPOLIEN. SEU PREMISLIEN.
LEOPOLIEN. SEU PREMISLIEN. 539
540 LEOPOLIEN. SEU PREMISLIEN.
LEOPOLIEN. SEU PREMISLIEN. 5 4 1
542 LEOPOLIEN. SEU PREMISLIEN.
LEOPOLIEN. SEU PREMISLIEN. 543
E X S . C . I N Q U I S I T I O N I S 561
EX S. C. DE PROPAGANDA FIDE 635
E P I S T O L A E N C Y C L I C A 649
690 GADITANA SEU S ANT AND ARIEN.
GADITANA SEU SANT AND ARIEN. 691
692 GADITANA SEU SANTANDARIEN.
G A D I T A N A S E U S A N T A N D A R I E N . 693
694 GADITANA SEU SANTANDARIEN.
378 EX S. G. STUDIORUM
Aftezionatissimo per servirla
C. CARD. M A Z Z E L L A .
1°. Chiunque nello stesso anno voglia seguire il doppio corso teologico e legale perderà ogni diritto a' gradi accademici in ambedue i corsi.
2°. I Superiori di qualunque scuola, liceo od Università prima di ammetterli all 'esperimento per i gradi, dovranno esi- gere dai canditati un certificato, dal quale consti, che essi al tempo stesso non furono inscritti in altro Istituto.
3°. Nessuno sarà ammesso alla scuola del testo canonico, se non provi per iscritto di aver atteso per un anno alle Isti, tuzioni del diritto canonico presso qualche liceo o Seminario.
Ingiunse inoltre Sua Santità che per* lo studio del testo ca- nonico sia impiegato l'intero biennio con le due scuole quoti diane matutina e vespertina; raccomandando ai rispettivi Pro- fessori di trattare ampiamente e profondamente tutte le materie canoniche con le debite applicazioni al diritto ora vigente nella Chiesa.
E codesta maggior ampiezza e profondità d ' insegnamento sì nelle discipline canoniche che teologiche, è la ragione ap- punto intesa dal Santo Padre per vietare a tutti, senza eccezione, la cumulazione de'corsi, non potendo anche gl'ingegni più eletti per molte ore dello stesso giorno seguire ed attendere con profitto a corsi ampii e profondi di materie difficili in se stesse e spesso fra loro disparate.
Coteste disposizioni di S. Santità dovranno essere fatte note agli alunni di ciascun Istituto affinchè nel prossimo anno sco- lastico 1896-1897 siano fedelmente eseguite. Nei casi straordinarii in cui dai Rmi Prefetti degli Istituti medesimi fosse giudicata ne- cessaria una dispensa sì dal biennio, come dall' obbligo della frequenza di un solo corso, la dispensa secondo la disposizione della Bolla Quod divina sapientia, tit. I, art. 8, e circolare 31 dicembre 1878, confermate ancora una volta in questa cir- costanza dal Santo Padre, dovrà esclusivamente chiedersi per mezzo della S. Congregazione degli studii.
Tanto il sottoscritto Prefetto della Sacra Congregazione degli studii per ordine di Sua Santità deve partecipare alla Pa- ternità Vostra Reverendissima per sua intelligenza e norma.
Roma, 11 Luglio 1896.