First reprinting 1969, Johnson Reprint Corporation Printed in the United States of America
62 EX S. POENITENTIARIA. APOSTOLICA
EX S. POENITENTIARIA APOSTOLICA 63
64 EX S. POENITENTIARIA APOSTOLICA
EX S. C. S. R. U. INQUISITIONIS 115
116 EX S. G. S. R. U. INQUISITIONIS
EX S. G. S. R. U. INQUISITIONIS 117
118 EX S. G. S. R. U. INQUISITIONIS
128 ' E X S. G. INDULGENTIARUM
EX S. C. S. R. ET U. INQUISITIONIS 165
166 EX S. G. S. R. ET U. INQUISITIONIS
EX S. G. S. R. ET U. INQUISITIONIS 167
1 J74- E X s - c * C 0 N G I U I
EX S. G. EPISC. ET REGII L. 205
EX S. CONGREGATIONE INDULGENTIARUM ET SS. RELIQUIARUM
EX S. G. A NEG. ECCL. EXTRAORDINARIIS 379
380 EX S. G. A NEG. ECCL. EXTRAORDINARIIS
EX S. G. A NEG. ECCL. EXTRAORDINARIIS 381
382 EX S. CA ISEO. ECCL. EXTRAORDINARIIS
EX S. C. A NEG. ECCL. EXTRAORDINARIIS 437
458 EX S. C. A NEG. ECCL, EXTRAORDINARIIS
EX S. POENITENTIARIA APOSTOLICA 439
MO EX S. POENITENTIARIA APOSTOLICA
EX S. C. DE PROPAGANDA FIDE 481
4-82 EX S. G. DE PROPAGANDA FIDE
308 EX S. C. A NEG. ECCL. EXTRAORDINARIIS
576 EX S. C. A NEG. ECCL. EXTRAORDINARIIS
EX S. C. S. R. ET U. INQUISITIONIS 661
662 EX S. G. S. R. ET U. INQUISITIONIS
EX S. G. DE PROPAGANDA FIDE 671
A C T A S A N C T A E S E D I S
714 EX S. G. S. R. ET U. INQUISITIONIS
EX S. C. S. R. ET U. INQUISITIONIS 715
720 EX S. G. EPISG. ET REGII L.
658 LITTERAE APOSTOLICAE
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5°. In conseguenza di tali disposizioni non potranno essere accolti nei Collegi laici di Roma, quantunque retti da persone ecclesiastiche, i Chierici e Sacerdoti studenti per esercitare l'uf- ficio di prefetti dei convittori. È doloroso il dover privare sif- fatti Collegi dei giovani studenti che colPabito ecclesiastico vi esercitano tale officio; ma a questo bisogno, al quale potranno provvedere a tempo i Direttori dei singoli istituti, deve preva- lere la necessità di informare quei giovani allo spirito ecclesia- stico con la disciplina dei Seminari.
6°. In nessuno dei Seminari o Collegi ecclesiastici di Roma potrà essere accettato come alunno chi non presenti la do- manda del suo Ordinario, il quale s'impegni di riceverlo in Diocesi a studi finiti o quando per altre ragioni i Superiori stimassero di doverlo licenziare. Le suddette domande dovranno essere riconosciute da cotesto Vicariato.
7°. Le Università Gregoriana e della Minerva, i Seminari Romano e Vaticano, e il Collegio di Propaganda non potranno ammettere alle lezioni, come uditore ordinario, nessun Chierico o Sacerdote, che non esibisca la prova scritta di essere con- vittore in un Collegio ecclesiastico o in un Seminano. Per i Sacerdoti romani non appartenenti a comunità ecclesiastiche si richieda il permesso scritto da cotesto Vicariato. Tali dispo- sizioni valgono anche per gli ecclesiastici che desiderano far pratica nelle Congregazioni romane.
8°. Non potrà essere promosso al Sacerdozio chi non ab- bia compiuto il 4° anno di Teologia, e non ne abbia superata la prova, e non sia stato alunno per tre anni in un Seminario o Collegio ecclesiastico.
Le comunichiamo, Signor Cardinale, per tempo queste di- sposizioni, perchè nel suo zelo illuminato pel governo della Nostra Diocesi Ella ne intimi e ne sorvegli pel prossimo ven- turo anno scolastico la scrupolosa osservanza, derogando af- fatto a qualunque consuetudine o privilegio in contrario. E Le impartiamo con particolare affetto l'Apostolica Benedizione.
Dal Vaticano nella festa di S. Pio V del 1904.
PIUS PP. X