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doveri connessi allo stato clericale, eccetto l'obbligo del celibato; la proibizio-
ne dell'esercizio del ministero, salvo il disposto del can. 976 del Codice di
Diritto Canonico per i casi di pericolo di morte; la privazione di tutti gli
uffici, di tutti gli incarichi e di qualsiasi potestà delegata, nonché il divieto
di utilizzare l'abito ecclesiastico. Di conseguenza, risulta illegittima la parte-
cipazione dei fedeli ad eventuali nuove celebrazioni promosse dal Sig. Em-
manuel Milingo.
Si deve rilevare che la dimissione dallo stato clericale di un Vescovo è un
fatto del tutto eccezionale, a cui la Santa Sede si è vista costretta per la
gravità delle conseguenze che derivavano per la comunione ecclesiale dal
susseguirsi di ordinazioni episcopali senza mandato pontificio; la Chiesa con-
serva tuttavia la speranza nel suo ravvedimento.
Circa le persone ordinate recentemente dal Signor Milingo è ben nota la
disciplina della Chiesa riguardante la pena della scomunica latae sententiae
per quelli che ricevono la consacrazione episcopale senza Mandato Pontificio
(can. 1382 C.I.C.). Esprimendo speranza nella loro conversione, la Chiesa
rinnova quanto già dichiarato il 26 settembre 2006, ovvero che Essa non
riconosce e non intende riconoscere nel futuro tali ordinazioni e tutte le
ordinazioni da esse derivate e pertanto lo stato canonico dei presunti vescovi
resta quello in cui si trovavano prima dell'ordinazione conferita dal su
menzionato Signor Milingo.
In quest'ora segnata da un profondo dolore della Comunità ecclesiale per i
gravi gesti compiuti dal Sig. Milingo, si affida alla forza della preghiera il
ravvedimento del colpevole e quello di quanti - Sacerdoti o fedeli laici -
hanno in qualche modo collaborato con lui nel porre atti contro l'unità della
Chiesa di Cristo.
Dal Vaticano, 17 dicembre 2009.