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Acta Benedicti Pp. XVI 63
complessivo del conio effettuato dalla Repubblica italiana, ai sensi dell'arti-
colo 128, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Lo Stato della Città del Vaticano comunica ogni anno alla Repubblica
italiana, entro e non oltre il 1º settembre, il volume e il valore nominale delle
monete in euro che prevede di emettere nel corso dell'anno successivo. Noti-
fica inoltre alla Commissione le previste condizioni di emissione delle monete.
3. Lo Stato della Città del Vaticano comunica le informazioni di cui al
paragrafo 2 per l'anno 2010 al momento della firma della presente conven-
zione.
4. Fatta salva l'emissione di monete da collezione, lo Stato della Città del
Vaticano mette in circolazione al valore facciale almeno il 51% delle monete
in euro emesse ogni anno. Il comitato misto esamina ogni cinque anni l'ade-
guatezza della proporzione minima di monete da introdurre al valore facciale
e può decidere di aumentarla.
Articolo 7
1. Lo Stato della Città del Vaticano può emettere monete da collezione in
euro. Esse sono incluse nel massimale annuo di cui all'articolo 3. L'emissione
delle monete da collezione in euro da parte dello Stato della Città del Vati-
cano è effettuata in linea con gli orientamenti UE per le monete da collezione
in euro, che prevedono, in particolare, l'adozione di caratteristiche tecniche,
caratteristiche artistiche e tagli che consentano di differenziare tali monete
da quelle destinate alla circolazione.
2. Le monete da collezione emesse dallo Stato della Città del Vaticano
non hanno corso legale nell'Unione europea.
Articolo 8
1. Lo Stato della Città del Vaticano si impegna ad adottare tutte le
misure appropriate, mediante il recepimento diretto o azioni equivalenti,
per attuare gli atti giuridici e le norme UE elencati nell'allegato alla presente
convenzione, in materia di:
a) banconote e monete in euro;
b) prevenzione del riciclaggio di denaro, della frode e della falsificazione di
mezzi di pagamento in contante e diversi dal contante, medaglie e gettoni e i
requisiti in materia di comunicazione statistica. Se e quando un settore ban-
cario verrà creato nello Stato della Città del Vaticano, l'elenco di atti giuridici
e di norme di cui all'allegato verrà integrato per includervi la normativa UE