ACTA BENEDICTI PP. XVI

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale2

 Acta Benedicti Pp. XVI 3

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale4

 Acta Benedicti Pp. XVI 5

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale6

 Acta Benedicti Pp. XVI 7

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale8

 Acta Benedicti Pp. XVI 9

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale10

 Acta Benedicti Pp. XVI 11

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale12

 Acta Benedicti Pp. XVI 13

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale14

 Acta Benedicti Pp. XVI 15

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale16

 Acta Benedicti Pp. XVI 17

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 Acta Benedicti Pp. XVI 19

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 Acta Benedicti Pp. XVI 21

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 Acta Benedicti Pp. XVI 23

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale24

 Acta Benedicti Pp. XVI 25

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale26

 Acta Benedicti Pp. XVI 27

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale28

 Acta Benedicti Pp. XVI 29

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale30

 Acta Benedicti Pp. XVI 31

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale32

 Acta Benedicti Pp. XVI 33

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale34

 Acta Benedicti Pp. XVI 35

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale36

 Acta Benedicti Pp. XVI 37

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale38

 Acta Benedicti Pp. XVI 39

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale40

 Acta Benedicti Pp. XVI 41

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale42

 Acta Benedicti Pp. XVI 43

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale44

 Acta Benedicti Pp. XVI 45

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale46

 Acta Benedicti Pp. XVI 47

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale48

 Acta Benedicti Pp. XVI 49

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale50

 Acta Benedicti Pp. XVI 51

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale52

 Acta Benedicti Pp. XVI 53

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale54

 Acta Benedicti Pp. XVI 55

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale56

 Acta Benedicti Pp. XVI 57

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale58

 Acta Benedicti Pp. XVI 59

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale60

 Acta Benedicti Pp. XVI 61

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale62

 Acta Benedicti Pp. XVI 63

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale64

 Acta Benedicti Pp. XVI 65

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale66

 Congregatio pro Episcopis 67

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale68

 Diarium Romanae Curiae 69

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale70

 Diarium Romanae Curiae 71

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale72

Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale64

in materia bancaria e finanziaria e gli atti giuridici e le norme della BCE, in

particolare i requisiti in materia di comunicazione statistica.

2. Gli atti giuridici e le norme di cui al paragrafo 1 sono attuati dallo

Stato della Città del Vaticano entro i termini specificati nell'allegato.

3. Ogni anno la Commissione modifica l'allegato per tener conto di nuovi

pertinenti atti giuridici e norme dell'UE e delle modifiche introdotte negli atti

vigenti. Il comitato misto fissa quindi termini appropriati e ragionevoli per

l'attuazione da parte dello Stato della Città del Vaticano dei nuovi atti

giuridici e delle norme aggiunti all'allegato.

4. L'allegato aggiornato viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale del-

l'Unione europea.

Articolo 9

Gli istituti finanziari aventi sede nello Stato della Città del Vaticano

possono avere accesso ai sistemi di regolamento interbancario e ai sistemi

di pagamento e di regolamento dell'area euro a condizioni adeguate fissate

dalla Banca d'Italia, in accordo con la Banca centrale europea.

Articolo 10

1. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha la competenza esclusiva

per la risoluzione delle controversie tra le parti derivanti dall'applicazione

della presente convenzione e che non possano essere risolte in seno al comi-

tato misto.

2. L'Unione europea (agendo su raccomandazione della delegazione UE

in seno al comitato misto) o lo Stato della Città del Vaticano possono rivol-

gersi alla Corte di giustizia se ritengono che l'altra parte non abbia rispettato

un obbligo previsto dalla presente convenzione. La sentenza della Corte è

obbligatoria per le parti, che devono adottare le misure necessarie per con-

formarvisi entro il termine fissato dalla Corte nella sentenza stessa.

3. Se l'Unione europea o lo Stato della Città del Vaticano non adotta le

misure necessarie per conformarsi alla sentenza nel termine prescritto, l'altra

parte può porre fine immediatamente alla convenzione.

Articolo 11

1. È istituito un comitato misto. Esso è composto da rappresentanti dello

Stato della Città del Vaticano e dell'Unione europea. La delegazione dell'UE

si compone di rappresentanti della Commissione e della Repubblica italiana,