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sicurezza alla società o un trattamento speciale per certe categorie di de-
tenuti, la sua principale caratteristica non è altro che l'isolamento esterno.
Come dimostrano gli studi realizzati da diversi organismi di difesa dei di-
ritti umani, la mancanza di stimoli sensoriali, la completa impossibilità di
comunicazione e la mancanza di contatti con altri esseri umani, provocano
sofferenze psichiche e fisiche come la paranoia, l'ansietà, la depressione
e la perdita di peso e incrementano sensibilmente la tendenza al suicidio.
Questo fenomeno, caratteristico delle carceri di massima sicurezza, si
verifica anche in altri generi di penitenziari, insieme ad altre forme di
tortura fisica e psichica la cui pratica si è diffusa. Le torture ormai non
sono somministrate solamente come mezzo per ottenere un determinato
fine, come la confessione o la delazione - pratiche caratteristiche della
dottrina della sicurezza nazionale - ma costituiscono un autentico plus di
dolore che si aggiunge ai mali propri della detenzione. In questo modo, si
tortura non solo in centri clandestini di detenzione o in moderni campi di
concentramento, ma anche in carceri, istituti per minori, ospedali psichia-
trici, commissariati e altri centri e istituzioni di detenzione e pena.
La stessa dottrina penale ha un'importante responsabilità in questo,
con l'aver consentito in certi casi la legittimazione della tortura a certi
presupposti, aprendo la via ad ulteriori e più estesi abusi.
Molti Stati sono anche responsabili per aver praticato o tollerato il
sequestro di persona nel proprio territorio, incluso quello di cittadini dei
loro rispettivi Paesi, o per aver autorizzato l'uso del loro spazio aereo per
un trasporto illegale verso centri di detenzione in cui si pratica la tortura.
Questi abusi si potranno fermare unicamente con il fermo impegno della
comunità internazionale a riconoscere il primato del principio pro homine,
vale a dire della dignità della persona umana sopra ogni cosa.
d) Sull'applicazione delle sanzioni penali a bambini e vecchi e nei con-
fronti di altre persone specialmente vulnerabili.
Gli Stati devono astenersi dal castigare penalmente i bambini, che ancora
non hanno completato il loro sviluppo verso la maturità e per tale motivo
non possono essere imputabili. Essi invece devono essere i destinatari di
tutti i privilegi che lo Stato è in grado di offrire, tanto per quanto riguarda
politiche di inclusione quanto per pratiche orientate a far crescere in loro
il rispetto per la vita e per i diritti degli altri.