Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale442
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale444
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale446
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale448
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale450
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale452
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale454
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale456
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale458
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale460
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale462
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale464
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale466
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale468
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale470
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Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale474
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale476
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale478
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale480
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale482
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale484
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale486
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale488
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale490
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Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale494
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale496
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale498
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale500
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale504
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale506
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale508
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale510
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale512
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale514
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale516
Acta Benedicti Pp. XVI 473
Art. 2
Natura giuridica
1. Il Fondo Assistenza Sanitaria ha personalità giuridica canonica e civile
vaticana ed ha sede nella Città del Vaticano.
2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne ha la rappresentanza
legale.
Art. 3
Finalità e funzioni
1. Il Fondo, in conformità al presente statuto e al regolamento e nell'am-
bito delle convenzioni stipulate, provvede ad erogare in forma diretta e indi-
retta le seguenti prestazioni:
a) assistenza medico-chirurgica in caso di malattia, comprese le forme
croniche o in fase terminale;
b) assistenza medica ed ostetrica in caso di gravidanza;
c) trattamenti odontoiatrici conservativi;
d) somministrazione di farmaci in conformità al repertorio approvato dal
Consiglio di Amministrazione.
2. Il Fondo corrisponde contributi per prestazioni integrative.
3. Il Fondo non provvede ad erogare prestazioni inerenti a:
a) malattie dolosamente contratte o aggravate;
b) interventi medici o chirurgici con finalità puramente estetica.
4. Il Fondo Assistenza Sanitaria è l'Autorità competente per le presta-
zioni di assistenza medico-chirurgica e fornitura di protesi e di apparecchi per
disabili al soggetto protetto che ha riportato infermità dipendente da fatti di
servizio, in base a quanto disposto negli artt. 3, 8 e 9 delle «Norme per la
disciplina delle prestazioni che competono al personale che ha subito lesione
fisica o psichica da infortunio o contratto malattia per fatti di servizio » e secondo
la disciplina stabilita nel proprio regolamento.
5. Il Fondo Assistenza Sanitaria è l'Istituzione competente per l'applica-
zione della Convenzione di Sicurezza Sociale tra la Santa Sede e la Repubblica
Italiana e dell'Accordo Amministrativo per l'applicazione della medesima per
quanto riguarda le prestazioni in natura relative agli infortuni sul lavoro e le