Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale442
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Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale446
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale448
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2. Il Consiglio di Amministrazione è nominato con decreto del Cardinale
Segretario di Stato. I Membri durano in carica per un quinquennio e il loro
mandato è rinnovabile.
Le procedure di designazione devono essere avviate tre mesi prima della
scadenza.
3. In caso di cessazione dall'incarico dei componenti del Consiglio di Am-
ministrazione o di decadenza dal medesimo, anche per assenza ingiustificata a
tre sedute consecutive o per perdita della qualità che ha determinato la
nomina, si procede negli stessi modi alla sostituzione per il periodo di tempo
rimanente del mandato.
Art. 8
Convocazione e deliberazioni del Consiglio
1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presi-
dente almeno tre volte l'anno e ogni volta che il Presidente lo ritenga neces-
sario o lo richiedano non meno di quattro dei suoi componenti.
2. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve pervenire per
iscritto ai Membri del Consiglio di Amministrazione almeno dieci giorni prima
dell'adunanza.
3. L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente che vi include anche gli
argomenti eventualmente proposti da almeno quattro componenti.
4. Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza della maggioranza
dei Membri; le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della
maggioranza dei partecipanti alle adunanze stesse; in caso di parità di voti
prevale il voto del Presidente.
5. Alle adunanze del Consiglio assiste il Collegio dei Sindaci.
6. Partecipano alle adunanze del Consiglio con voto consultivo:
- il Direttore del Fondo Assistenza Sanitaria;
- il Direttore di Sanità ed Igiene del Governatorato dello Stato della Città
del Vaticano;
- il Direttore della Farmacia Vaticana.
7. Partecipa alle adunanze del Consiglio con funzioni di attuario il Capo
Ufficio del Fondo.