Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale442
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale444
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale446
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale448
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Acta Benedicti Pp. XVI 479
b) esaminare previamente i bilanci da sottoporre all'approvazione preli-
minare del Consiglio di Amministrazione;
c) vigilare sulla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Ammini-
strazione da parte dell'Ufficio del Fondo;
d) accertare i requisiti della iscrivibilità al Fondo e della cancellazione dal
Fondo delle persone residenti nello Stato della Città del Vaticano e di altre
persone richiedenti, di cui all'art. 18 comma 2, secondo i criteri indicati nel
regolamento;
e) sostituire il Consiglio di Amministrazione in caso di urgenza con deli-
bere da sottoporre a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima
adunanza successiva del medesimo.
Sezione IV
Collegio dei Sindaci
Art. 13
Composizione, nomina e funzioni del Collegio dei Sindaci
1. Il Collegio dei Sindaci, composto da tre Membri, di cui uno con funzioni
di Presidente, è nominato dalla Segretaria di Stato per un quinquennio.
I Sindaci possono essere confermati per non più di un mandato.
2. Compete al Collegio dei Sindaci:
a) vigilare sull'osservanza delle norme che regolano il Fondo, sul rispetto
dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza
dell'assetto amministrativo e contabile adottato dall'Ufficio del Fondo e
sul suo concreto funzionamento;
b) accertare la consistenza di tesoreria, la regolare tenuta della contabilità
e la corrispondenza della stessa ai principi contabili comunemente accettati,
secondo il regolamento predisposto dalla Prefettura degli Affari Economici
della Santa Sede;
c) esaminare i bilanci preventivo e consuntivo corredati dai documenti
giustificativi; in particolare accertare la corrispondenza del bilancio consun-
tivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;