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Acta Benedicti Pp. XVI 485
b) gli ex dipendenti i quali percepiscano la pensione senza soluzione di
continuità dalla cessazione del rapporto di lavoro con l'organismo o ente
di provenienza.
Art. 3
Familiari iscritti al Fondo
1. L'assistenza del Fondo può a domanda essere estesa ai seguenti fami-
liari conviventi dei dipendenti attivi e pensionati di cui all'art. 2:
a) i figli dell'iscritto che non abbiano compiuto diciotto anni e gli affidati
a norma di legge, durante il periodo di affidamento e pre-affidamento;
b) i figli dell'iscritto maggiori di anni diciotto compiuti;
- se studenti, nel periodo di studi secondari fino all'età massima di venti
anni compiuti; per tutta la durata statutaria di un singolo corso universitario
di I e II livello o di studi riconosciuti come equivalenti dalla Santa Sede, fino
all'età massima di ventisei anni compiuti, purché gli studi siano effettuati in
successione e senza soluzione di continuità;
- senza limiti di età quando, a giudizio insindacabile del Collegio Medico
nominato dalla Direzione di Sanità ed Igiene del Governatorato dello Stato
della Città del Vaticano, siano riconosciuti permanentemente inabili a qual-
siasi lavoro proficuo, regolare e continuativo;
c) il coniuge dell'iscritto, i genitori ovvero un fratello o una sorella, celibe
o nubile o in condizione di vedovanza, conviventi con l'iscritto, che non
dispongano di redditi da qualsiasi attività lavorativa o da altro cespite eco-
nomico o da pensione superiore al 50% della retribuzione iniziale (stipendio
base + ASI) del 1º livello funzionale retributivo, quale previsto dalle apposite
tabelle per il personale della Sede Apostolica tempo per tempo vigenti.
2. Per l'estensione dell'assistenza ai propri familiari di cui al comma 1 il
dipendente in attività di servizio ed il pensionato devono presentare doman-
da alle Amministrazioni di competenza.
Art. 4
Altri iscritti al Fondo
1. Possono essere iscritti al Fondo, con delibera del Consiglio di Ammini-
strazione:
a) le persone residenti nello Stato della Città del Vaticano, che non
abbiano diritto all'iscrizione ad altro titolo;