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b) altre persone sulla base di adeguate motivazioni, previa autorizzazione
della Segreteria di Stato.
2. Le modalità contributive per i soggetti di cui al comma 1 sono deter-
minate dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 5
Rinuncia all'iscrizione al Fondo
1. I titolari di pensione e i loro familiari di cui agli artt. 2 comma 1,
lett. b) e 3 comma 1 possono rinunciare in via definitiva all'iscrizione al
Fondo.
La rinuncia del titolare di pensione comporta la cessazione dell'iscrizione
anche dei suoi familiari.
Art. 6
Decorrenza e cessazione dell'assistenza
1. Il diritto all'assistenza inizia con l'iscrizione.
2. Il diritto all'assistenza cessa:
a) per i dipendenti, con la cessazione del rapporto di lavoro, qualora non
sia maturato il diritto a percepire la pensione secondo i termini di cui all'art. 2
comma 1, lett. b);
b) per i non dipendenti iscritti ad altro titolo, con il venire meno dei
requisiti che hanno consentito l'iscrizione.
3. In caso di cessazione del rapporto di lavoro a motivo di infermità
non dipendente da causa di servizio, senza che sia maturato il diritto alla
pensione, le prestazioni continuano per sei mesi a far tempo dalla data della
cessazione del rapporto stesso.
Capo III
Modalità di iscrizione al Fondo
Art. 7
Modalità di iscrizione
1. L'iscrizione al Fondo Assistenza Sanitaria dei dipendenti di ruolo e a
contratto di cui all'art. 1 dello statuto e dei loro familiari è richiesta dalle