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rispettive Amministrazioni tramite apposito modello predisposto dall'Ufficio
del Fondo, compilato in tutte le sue parti.
2. Le domande di iscrizione devono essere presentate al FAS dalle Am-
ministrazioni non oltre trenta giorni dalla data di assunzione del dipendente.
3. Le altre persone alle quali può essere concessa l'iscrizione, di cui al-
l'art. 4 comma 1, lett. a) e b), devono presentare al FAS l'apposito modello
fornito dall'Ufficio del Fondo unitamente alla documentazione comprovante
l'autorizzazione a risiedere nello Stato della Città del Vaticano o la specifica
motivazione in base alla quale viene richiesta l'iscrizione.
4. Nel caso in cui la pensione spetti a decorrere dal periodo immediata-
mente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, l'iscrizione del
pensionato è comunicata dall'Amministrazione di appartenenza al Fondo
Assistenza Sanitaria ed è mantenuta senza interruzione.
5. L'iscrizione viene mantenuta senza interruzione anche agli aventi
diritto alla pensione indiretta o di reversibilità.
Art. 8
Variazione dello stato di famiglia
1. L'Amministrazione di appartenenza è tenuta ad accertare i requisiti
richiesti per l'iscrizione dei familiari di cui all'art. 3, chiedendo adeguata
documentazione e certificazione ed effettuando periodicamente gli opportuni
controlli di veridicità.
2. L'iscritto ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Amministra-
zione di appartenenza ogni variazione del suo stato di famiglia e del reddito
dei familiari assistiti suscettibile di modificare il diritto all'estensione dell'as-
sistenza.
La comunicazione deve essere inoltrata entro trenta giorni dal verificarsi
della variazione.
3. L'Ufficio del Fondo rilascia per ciascun assistito un documento atte-
stante il diritto all'assistenza. L'esibizione di detto documento è obbligatoria
per accedere alle prestazioni del Fondo.