Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale442
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale444
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale446
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale448
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale450
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Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale460
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Acta Benedicti Pp. XVI 495
Il contributo è concesso nei casi preventivamente autorizzati dall'Ufficio
del FAS e sottoposti, se ritenuto necessario, a visita specialistica per oppor-
tuna verifica. La concessione non può essere rinnovata prima che siano
trascorsi due anni dalla precedente, salvo i casi di variazione della patologia
o di accertata necessità di rinnovo del presidio protesico in caso di rottura o di
inefficienza dello stesso.
Art. 28
Contributi per malattie ad andamento cronico o in fase terminale
1. Per le malattie ad andamento cronico o in fase terminale, qualora
non si ricorra al ricovero in strutture per lungodegenza, può essere concesso
a richiesta dell'interessato un contributo per l'assistenza infermieristica o
domiciliare in base all'art. 22.
TITOLO V
PRESTAZIONI IN CASO DI INFORTUNIO O MALATTIA
PER FATTI DI SERVIZIO
Art. 29
Prestazioni in caso di infortunio o malattia per fatti di servizio
1. Le prestazioni di cui all'art. 3 comma 4 dello statuto sono erogate dal
FAS senza oneri per il soggetto.
2. Il FAS provvede ad eventuali ricoveri del soggetto protetto in ospe-
dale, clinica o luogo di cura convenzionato, ovvero corrisponde al soggetto
protetto, che volesse rivolgersi a professionisti o strutture non convenzionate,
un contributo pari al costo che avrebbe sostenuto con assistenza in forma
diretta.
3. Il FAS provvede alla prima fornitura delle protesi e degli apparecchi
per disabili nonché al loro rinnovo in caso di rottura o di inefficienza.
4. Per le prestazioni di assistenza medico-chirurgica e forniture di protesi
ed apparecchi, il FAS costituisce per ciascuna Amministrazione un
conto speciale, il cui equilibrio finanziario è a carico dell'Amministrazione
interessata.