Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale442
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale444
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Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale448
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Acta Benedicti Pp. XVI 499
§ 2. In caso di decesso del dipendente nel periodo indicato nel paragrafo 1
la facoltà di chiedere la contribuzione volontaria spetta ai familiari superstiti
che, avendone titolo, intendono conseguire la pensione indiretta.
Art. 3
§ 1. L'autorizzazione alla contribuzione volontaria è concessa ai dipen-
denti che hanno maturato almeno 15 anni di anzianità contributiva derivante
da servizio effettivamente prestato, con esclusione di eventuali maggiorazioni
di qualsiasi natura.
Art. 4
§ 1. La contribuzione volontaria non è ammessa qualora per il periodo
oggetto di richiesta il dipendente risulti iscritto ad altre forme di assicura-
zione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti esterne all'ordinamento
vaticano.
Art. 5
§ 1. La misura del contributo volontario, totalmente a carico del dipen-
dente, è pari all'aliquota contributiva complessiva prevista per la contribu-
zione obbligatoria al momento della richiesta, applicata alla retribuzione
percepita nel mese precedente la data della richiesta stessa da moltiplicare
per il periodo di contribuzione volontaria.
Art. 6
§ 1. Il versamento della contribuzione volontaria può essere fatto in un'u-
nica soluzione oppure in forma dilazionata.
§ 2. Nel caso in cui la cessazione dal servizio coincide con la data di
erogazione della pensione per raggiunti limiti di età il versamento viene
effettuato in un'unica soluzione.
§ 3. Nel caso in cui la cessazione dal servizio non coincide con la data di
erogazione della pensione il versamento viene effettuato in forma dilazionata.
Il periodo di dilazione non può essere superiore a quello che intercorre tra
la presentazione della richiesta di contribuzione volontaria e il limite previsto
per l'erogazione della pensione per raggiunti limiti di età.