496 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale
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568 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale
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570 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale
Congregatio de Causis Sanctorum 571
572 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale
Congregatio de Causis Sanctorum 573
574 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale
Congregatio de Causis Sanctorum 575
576 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale
Congregatio de Causis Sanctorum 577
578 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale
Congregatio de Causis Sanctorum 579
580 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale
582 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale
584 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale
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Congregatio pro Gentium Evangelizatione 587
Acta Francisci Pp. 515
mezzi tecnici che garantiscano la conoscenza dell'atto, almeno dieci giorni
prima della data prevista per la riunione.
3. L'ordine del giorno è stabilito, d'intesa con il Direttore, dal Presiden-
te che vi include anche gli argomenti eventualmente proposti dai membri.
4. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza
dei componenti. La maggioranza dei componenti può essere raggiunta anche
attraverso la partecipazione in videoconferenza.
5. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza
dei partecipanti alle riunioni. In caso di parità di voti, prevale il voto del
Presidente.
6. Partecipa alle riunioni del Consiglio, con funzione consultiva, il Diret-
tore dell'Ufficio del Fondo, che funge da segretario e sottoscrive i verbali
firmati dal Presidente e da approvare da parte di tutti i membri partecipanti.
Copia è inviata alla Segreteria di Stato e alla Segreteria per l'Economia.
art. 8 Compiti Del ConSiGlio Di amminiStrazione
l. Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito:
a) ai criteri di organizzazione, gestione e amministrazione del Fondo;
b) ai criteri d'investimento per le disponibilità del Fondo. In particola-
re, decide i limiti d'investimento complessivi per le disponibilità di breve
termine ed in merito ad altre attività finanziarie e immobiliari. Detti cri-
teri devono prendere in considerazione la diversificazione, l'allineamento
con la scadenza delle attività e passività e il profilo di rischio complessivo
desiderato sia in termini di rischio d'investimento e di finanziamento, sia
in termini di rischio demografico;
c) alla selezione dei gestori del patrimonio e ai mandati di investimento.
Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensioni è tenuto a garantire che
la gestione delle attività finanziarie e immobiliari sia svolta da professioni-
sti, qualificati a livello internazionale, gestori del patrimonio di terze parti,
sotto il controllo della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano;
d) alla scelta delle banche fiduciarie da utilizzare per le attività finan-
ziarie del Fondo;
e) alla redazione di un regolamento da sottoporre all'approvazione della
Segreteria di Stato, sentita la Segreteria per l'Economia;