suum propositum adhortationem sumpsit apostoli Pauli ad Timotheum:
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale8
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale10
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale12
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale14
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Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale24
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale26
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale28
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Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale32
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale34
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale36
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale38
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale40
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale42
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale44
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale46
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale48
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale50
Congregatio pro Gentium Evangelizatione 51
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale52
Congregatio pro Gentium Evangelizatione 53
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale46
SECRETARIA STATUS
Provisiones de Ente Canonico Vaticano «Peregrinatio ad Petri Sedem»
Ai sensi del can. 130 § 1 del codice di diritto canonico Sua Em.za il Signor
Cardinale Segretario di Stato dispone quanto segue:
1. L'ente canonico vaticano « Peregrinatio ad Petri Sedem » istituito dal
Papa Paolo VI il 6 settembre 1972 e avente sede legale nello Stato della Città
del Vaticano, è soppresso.
2. Il servizio sin qui svolto dalla «Peregrinatio ad Petri Sedem » è affidato
all'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica (A.P.S.A.), che lo
continuerà sotto il nome di «Peregrinatio ad Petri Sedem - Servizio
A.P.S.A. ». Il servizio assicurerà in particolare il proseguimento e lo sviluppo
dell'attività di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima, specialmente in
favore della Curia Romana e delle istituzioni a questa variamente collegate,
nonché - alle condizioni appropriate al suo ruolo e alle sue possibilità -
l'attività di accoglienza di gruppi di pellegrini ad Petri Sedem.
3. La sede del Servizio sarà in piazza Pio XII, 4 e potrà essere condivisa,
sulla base di convenzioni approvate dalla Segreteria di Stato, con altri sog-
getti o servizi vaticani.
4. I beni strumentali presenti nella sede, l'accantonamento per le inden-
nità di liquidazione e il fondo patrimoniale residuale della «Peregrinatio ad
Petri Sedem » sono trasferiti all'A.P.S.A., che subentra nella gestione delle
attività attraverso la propria Sezione Ordinaria.
5. Il personale in servizio all'ente soppresso viene trasferito all'A.P.S.A. o
ad altri soggetti vaticani, mantenendo il livello funzionale raggiunto nonché
il trattamento retributivo e la posizione previdenziale maturati.
Il Presidente dell'A.P.S.A. è incaricato di provvedere alla definizione delle
singole posizioni personali con le procedure previste nel quadro del Regola-
mento Generale della Curia Romana.
6. Spetta al Presidente dell'A.P.S.A. disporre l'ordinamento interno del
Servizio, avvalendosi della collaborazione dell'Ecc.mo Segretario al Dicaste-
ro, al quale è affidata la gestione del medesimo.