Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale368
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale370
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale372
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale374
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Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale402
alla grande tradizione della Chiesa contro gli influssi esercitati dalla musica
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Congregatio pro Doctrina Fidei 407
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Congregatio pro Doctrina Fidei 409
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Congregatio pro Doctrina Fidei 411
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Congregatio pro Doctrina Fidei 413
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale414
Congregatio pro Doctrina Fidei 415
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale416
Congregatio pro Doctrina Fidei 417
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Congregatio pro Doctrina Fidei 419
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Congregatio de Causis Sanctorum 421
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Congregatio de Causis Sanctorum 423
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Congregatio pro Ecclesiis Orientalibus 425
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Congregatio pro Ecclesiis Orientalibus 427
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d) L'accompagnamento dei sacerdoti
1. Il vescovo ha il dovere di trattare tutti i suoi sacerdoti come padre e
fratello. Il vescovo curi, inoltre, con speciale attenzione la formazione perma-
nente del clero, soprattutto nei primi anni dopo la sacra Ordinazione, valo-
rizzando l'importanza della preghiera e del mutuo sostegno nella fraternità
sacerdotale. Siano edotti i sacerdoti sul danno recato da un chierico alla
vittima di abuso sessuale e sulla propria responsabilità di fronte alla norma-
tiva canonica e civile, come anche a riconoscere quelli che potrebbero essere i
segni di eventuali abusi da chiunque compiuti nei confronti dei minori;
2. I vescovi assicurino ogni impegno nel trattare gli eventuali casi di
abuso che fossero loro denunciati secondo la disciplina canonica e civile, nel
rispetto dei diritti di tutte le parti;
3. Il chierico accusato gode della presunzione di innocenza, fino a prova
contraria, anche se il vescovo può cautelativamente limitarne l'esercizio del
ministero, in attesa che le accuse siano chiarite. Se del caso, si faccia di
tutto per riabilitare la buona fama del chierico che sia stato accusato ingiu-
stamente.
e) La cooperazione con le autorità civili
L'abuso sessuale di minori non è solo un delitto canonico, ma anche un
crimine perseguito dall'autorità civile. Sebbene i rapporti con le autorità
civili differiscano nei diversi paesi, tuttavia è importante cooperare con esse
nell'ambito delle rispettive competenze. In particolare, va sempre dato se-
guito alle prescrizioni delle leggi civili per quanto riguarda il deferimento dei
crimini alle autorità preposte, senza pregiudicare il foro interno sacramentale.
Naturalmente, questa collaborazione non riguarda solo i casi di abusi com-
messi dai chierici, ma riguarda anche quei casi di abuso che coinvolgono il
personale religioso o laico che opera nelle strutture ecclesiastiche.
II. Breve resoconto della legislazione canonica in vigore concernente
il delitto di abuso sessuale di minori compiuto da un chierico
Il 30 aprile 2001, Papa Giovanni Paolo II promulgò il motu proprio
Sacramentorum sanctitatis tutela [SST], con il quale l'abuso sessuale di un