ACTA BENEDICTI PP. XVI

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale368

 Acta Benedicti Pp. XVI 369

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale370

 Acta Benedicti Pp. XVI 371

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale372

 Acta Benedicti Pp. XVI 373

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale374

 Acta Benedicti Pp. XVI 375

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale376

 Acta Benedicti Pp. XVI 377

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale378

 Acta Benedicti Pp. XVI 379

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale380

 Acta Benedicti Pp. XVI 381

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale382

 Acta Benedicti Pp. XVI 383

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale384

 Acta Benedicti Pp. XVI 385

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale386

 Acta Benedicti Pp. XVI 387

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale388

 Acta Benedicti Pp. XVI 389

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale390

 Acta Benedicti Pp. XVI 391

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale392

 Acta Benedicti Pp. XVI 393

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale394

 Acta Benedicti Pp. XVI 395

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale396

 Acta Benedicti Pp. XVI 397

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale398

 Acta Benedicti Pp. XVI 399

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale400

 Acta Benedicti Pp. XVI 401

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale402

 Acta Benedicti Pp. XVI 403

 alla grande tradizione della Chiesa contro gli influssi esercitati dalla musica

 Acta Benedicti Pp. XVI 405

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale406

 Congregatio pro Doctrina Fidei 407

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale408

 Congregatio pro Doctrina Fidei 409

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale410

 Congregatio pro Doctrina Fidei 411

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale412

 Congregatio pro Doctrina Fidei 413

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale414

 Congregatio pro Doctrina Fidei 415

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale416

 Congregatio pro Doctrina Fidei 417

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale418

 Congregatio pro Doctrina Fidei 419

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale420

 Congregatio de Causis Sanctorum 421

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale422

 Congregatio de Causis Sanctorum 423

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale424

 Congregatio pro Ecclesiis Orientalibus 425

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale426

 Congregatio pro Ecclesiis Orientalibus 427

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale428

 Diarium Romanae Curiae 429

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale430

Congregatio pro Doctrina Fidei 409

minore di 18 anni commesso da un chierico venne inserito nell'elenco dei

delicta graviora riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede

[CDF]. La prescrizione per questo delitto venne fissata in 10 anni a partire

dal compimento del 18º anno di età della vittima. La normativa del motu

proprio vale sia per i chierici Latini che per i chierici Orientali, sia per il clero

diocesano che per il clero religioso.

Nel 2003, l'allora Prefetto della CDF, il Card. Ratzinger, ottenne da

Giovanni Paolo II la concessione di alcune facoltà speciali per offrire mag-

giore flessibilità nelle procedure penali per i delicta graviora, fra cui l'uso del

processo penale amministrativo e la richiesta della dimissione ex officio nei

casi più gravi. Queste facoltà vennero integrate nella revisione del motu pro-

prio approvata dal Santo Padre Benedetto XVI il 21 maggio 2010. Nelle

nuove norme, la prescrizione è di 20 anni, che nel caso di abuso su minore,

si calcolano a partire dal compimento del 18º anno di età della vittima. La

CDF può eventualmente derogare alla prescrizione in casi particolari. Venne

anche specificato il delitto canonico dell'acquisto, detenzione o divulgazione

di materiale pedopornografico.

La responsabilità nel trattare i casi di abuso sessuale nei confronti di

minori spetta in un primo momento ai Vescovi o ai Superiori Maggiori.

Se l'accusa appare verosimile, il Vescovo, il Superiore Maggiore o il loro

delegato devono condurre un'indagine preliminare secondo il can. 1717

CIC, il can. 1468 CCEO e l'art. 16 SST.

Se l'accusa è ritenuta credibile, si richiede che il caso venga deferito alla

CDF. Una volta studiato il caso, la CDF indicherà al Vescovo o al Superiore

Maggiore i passi ulteriori da compiere. Al contempo, la CDF offrirà una guida

per assicurare le misure appropriate, sia garantendo una procedura giusta nei

confronti dei chierici accusati, nel rispetto del loro diritto fondamentale per la

difesa, sia tutelando il bene della Chiesa, incluso il bene delle vittime. È utile

ricordare che normalmente l'imposizione di una pena perpetua, come la di-

missio dallo stato clericale, richiede un processo penale giudiziale. Secondo il

diritto canonico 3 gli Ordinari non possono decretare pene perpetue per mezzo

di decreti extragiudiziali; a questo scopo devono rivolgersi alla CDF, alla

quale spetterà il giudizio definitivo circa la colpevolezza e l'eventuale inido-

neità del chierico per il ministero, nonché la conseguente imposizione della

pena perpetua.4

3 Cfr. can. 1342 CIC. 4 SST Art. 21, § 2.