ACTA BENEDICTI PP. XVI

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale368

 Acta Benedicti Pp. XVI 369

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale370

 Acta Benedicti Pp. XVI 371

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale372

 Acta Benedicti Pp. XVI 373

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale374

 Acta Benedicti Pp. XVI 375

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale376

 Acta Benedicti Pp. XVI 377

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale378

 Acta Benedicti Pp. XVI 379

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale380

 Acta Benedicti Pp. XVI 381

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale382

 Acta Benedicti Pp. XVI 383

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale384

 Acta Benedicti Pp. XVI 385

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale386

 Acta Benedicti Pp. XVI 387

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale388

 Acta Benedicti Pp. XVI 389

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale390

 Acta Benedicti Pp. XVI 391

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale392

 Acta Benedicti Pp. XVI 393

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale394

 Acta Benedicti Pp. XVI 395

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale396

 Acta Benedicti Pp. XVI 397

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale398

 Acta Benedicti Pp. XVI 399

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale400

 Acta Benedicti Pp. XVI 401

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale402

 Acta Benedicti Pp. XVI 403

 alla grande tradizione della Chiesa contro gli influssi esercitati dalla musica

 Acta Benedicti Pp. XVI 405

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale406

 Congregatio pro Doctrina Fidei 407

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale408

 Congregatio pro Doctrina Fidei 409

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale410

 Congregatio pro Doctrina Fidei 411

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale412

 Congregatio pro Doctrina Fidei 413

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale414

 Congregatio pro Doctrina Fidei 415

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale416

 Congregatio pro Doctrina Fidei 417

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale418

 Congregatio pro Doctrina Fidei 419

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale420

 Congregatio de Causis Sanctorum 421

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale422

 Congregatio de Causis Sanctorum 423

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale424

 Congregatio pro Ecclesiis Orientalibus 425

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale426

 Congregatio pro Ecclesiis Orientalibus 427

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale428

 Diarium Romanae Curiae 429

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale430

Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale410

Le misure canoniche applicate nei confronti di un chierico riconosciuto

colpevole dell'abuso sessuale di un minorenne sono generalmente di due tipi:

1) misure che restringono il ministero pubblico in modo completo o almeno

escludendo i contatti con minori. Tali misure possono essere accompagnate

da un precetto penale; 2) le pene ecclesiastiche, fra cui la più grave è la

dimissio dallo stato clericale.

In taluni casi, dietro richiesta dello stesso chierico, può essere concessa pro

bono Ecclesiae la dispensa dagli obblighi inerenti allo stato clericale, incluso il

celibato.

L'indagine preliminare e l'intero processo debbono essere svolti con il

dovuto rispetto nel proteggere la riservatezza delle persone coinvolte e con

la debita attenzione alla loro reputazione.

A meno che ci siano gravi ragioni in contrario, il chierico accusato deve

essere informato dell'accusa presentata, per dargli la possibilità di rispondere

ad essa, prima di deferire un caso alla CDF. La prudenza del Vescovo o del

Superiore Maggiore deciderà quale informazione debba essere comunicata

all'accusato durante l'indagine preliminare.

Compete al Vescovo o al Superiore Maggiore il dovere di provvedere al

bene comune determinando quali misure precauzionali previste dal can. 1722

CIC e dal can. 1473 CCEO debbano essere imposte. Secondo l'art. 19 SST, ciò

deve essere fatto una volta iniziata l'indagine preliminare.

Va infine ricordato che, qualora una Conferenza Episcopale, salva l'ap-

provazione della Santa Sede, intenda darsi norme specifiche, tale normativa

particolare deve essere intesa come complemento alla legislazione universale e

non come sostituzione di quest'ultima. La normativa particolare deve perciò

essere in armonia con il CIC / CCEO nonché con il motu proprio Sacramento-

rum sanctitatis tutela (30 aprile 2001) cosı̀ come aggiornato il 21 maggio 2010.

Nel caso in cui la Conferenza decidesse di stabilire norme vincolanti sarà

necessario richiedere la recognitio ai competenti Dicasteri della Curia

Romana.

III. Indicazioni agli Ordinari sul modo di procedere

Le linee guida preparate dalla Conferenza Episcopale dovrebbero fornire

orientamenti ai Vescovi diocesani e ai Superiori Maggiori nel caso fossero

informati di presunti abusi sessuali nei confronti di minori, compiuti da