ACTA BENEDICTI PP. XVI

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale368

 Acta Benedicti Pp. XVI 369

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale370

 Acta Benedicti Pp. XVI 371

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale372

 Acta Benedicti Pp. XVI 373

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale374

 Acta Benedicti Pp. XVI 375

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale376

 Acta Benedicti Pp. XVI 377

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale378

 Acta Benedicti Pp. XVI 379

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale380

 Acta Benedicti Pp. XVI 381

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale382

 Acta Benedicti Pp. XVI 383

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale384

 Acta Benedicti Pp. XVI 385

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale386

 Acta Benedicti Pp. XVI 387

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale388

 Acta Benedicti Pp. XVI 389

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale390

 Acta Benedicti Pp. XVI 391

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale392

 Acta Benedicti Pp. XVI 393

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale394

 Acta Benedicti Pp. XVI 395

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale396

 Acta Benedicti Pp. XVI 397

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale398

 Acta Benedicti Pp. XVI 399

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale400

 Acta Benedicti Pp. XVI 401

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale402

 Acta Benedicti Pp. XVI 403

 alla grande tradizione della Chiesa contro gli influssi esercitati dalla musica

 Acta Benedicti Pp. XVI 405

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale406

 Congregatio pro Doctrina Fidei 407

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale408

 Congregatio pro Doctrina Fidei 409

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale410

 Congregatio pro Doctrina Fidei 411

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale412

 Congregatio pro Doctrina Fidei 413

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale414

 Congregatio pro Doctrina Fidei 415

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale416

 Congregatio pro Doctrina Fidei 417

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale418

 Congregatio pro Doctrina Fidei 419

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale420

 Congregatio de Causis Sanctorum 421

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale422

 Congregatio de Causis Sanctorum 423

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale424

 Congregatio pro Ecclesiis Orientalibus 425

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale426

 Congregatio pro Ecclesiis Orientalibus 427

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale428

 Diarium Romanae Curiae 429

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale430

Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale408

d) L'accompagnamento dei sacerdoti

1. Il vescovo ha il dovere di trattare tutti i suoi sacerdoti come padre e

fratello. Il vescovo curi, inoltre, con speciale attenzione la formazione perma-

nente del clero, soprattutto nei primi anni dopo la sacra Ordinazione, valo-

rizzando l'importanza della preghiera e del mutuo sostegno nella fraternità

sacerdotale. Siano edotti i sacerdoti sul danno recato da un chierico alla

vittima di abuso sessuale e sulla propria responsabilità di fronte alla norma-

tiva canonica e civile, come anche a riconoscere quelli che potrebbero essere i

segni di eventuali abusi da chiunque compiuti nei confronti dei minori;

2. I vescovi assicurino ogni impegno nel trattare gli eventuali casi di

abuso che fossero loro denunciati secondo la disciplina canonica e civile, nel

rispetto dei diritti di tutte le parti;

3. Il chierico accusato gode della presunzione di innocenza, fino a prova

contraria, anche se il vescovo può cautelativamente limitarne l'esercizio del

ministero, in attesa che le accuse siano chiarite. Se del caso, si faccia di

tutto per riabilitare la buona fama del chierico che sia stato accusato ingiu-

stamente.

e) La cooperazione con le autorità civili

L'abuso sessuale di minori non è solo un delitto canonico, ma anche un

crimine perseguito dall'autorità civile. Sebbene i rapporti con le autorità

civili differiscano nei diversi paesi, tuttavia è importante cooperare con esse

nell'ambito delle rispettive competenze. In particolare, va sempre dato se-

guito alle prescrizioni delle leggi civili per quanto riguarda il deferimento dei

crimini alle autorità preposte, senza pregiudicare il foro interno sacramentale.

Naturalmente, questa collaborazione non riguarda solo i casi di abusi com-

messi dai chierici, ma riguarda anche quei casi di abuso che coinvolgono il

personale religioso o laico che opera nelle strutture ecclesiastiche.

II. Breve resoconto della legislazione canonica in vigore concernente

il delitto di abuso sessuale di minori compiuto da un chierico

Il 30 aprile 2001, Papa Giovanni Paolo II promulgò il motu proprio

Sacramentorum sanctitatis tutela [SST], con il quale l'abuso sessuale di un