Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale368
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Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale372
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Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale376
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alla grande tradizione della Chiesa contro gli influssi esercitati dalla musica
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Congregatio pro Doctrina Fidei 407
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Congregatio pro Doctrina Fidei 409
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Congregatio pro Doctrina Fidei 411
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Congregatio pro Doctrina Fidei 413
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Congregatio pro Doctrina Fidei 415
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Congregatio pro Doctrina Fidei 417
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Congregatio pro Doctrina Fidei 419
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Congregatio de Causis Sanctorum 421
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Congregatio de Causis Sanctorum 423
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Congregatio pro Ecclesiis Orientalibus 425
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minore di 18 anni commesso da un chierico venne inserito nell'elenco dei
delicta graviora riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede
[CDF]. La prescrizione per questo delitto venne fissata in 10 anni a partire
dal compimento del 18º anno di età della vittima. La normativa del motu
proprio vale sia per i chierici Latini che per i chierici Orientali, sia per il clero
diocesano che per il clero religioso.
Nel 2003, l'allora Prefetto della CDF, il Card. Ratzinger, ottenne da
Giovanni Paolo II la concessione di alcune facoltà speciali per offrire mag-
giore flessibilità nelle procedure penali per i delicta graviora, fra cui l'uso del
processo penale amministrativo e la richiesta della dimissione ex officio nei
casi più gravi. Queste facoltà vennero integrate nella revisione del motu pro-
prio approvata dal Santo Padre Benedetto XVI il 21 maggio 2010. Nelle
nuove norme, la prescrizione è di 20 anni, che nel caso di abuso su minore,
si calcolano a partire dal compimento del 18º anno di età della vittima. La
CDF può eventualmente derogare alla prescrizione in casi particolari. Venne
anche specificato il delitto canonico dell'acquisto, detenzione o divulgazione
di materiale pedopornografico.
La responsabilità nel trattare i casi di abuso sessuale nei confronti di
minori spetta in un primo momento ai Vescovi o ai Superiori Maggiori.
Se l'accusa appare verosimile, il Vescovo, il Superiore Maggiore o il loro
delegato devono condurre un'indagine preliminare secondo il can. 1717
CIC, il can. 1468 CCEO e l'art. 16 SST.
Se l'accusa è ritenuta credibile, si richiede che il caso venga deferito alla
CDF. Una volta studiato il caso, la CDF indicherà al Vescovo o al Superiore
Maggiore i passi ulteriori da compiere. Al contempo, la CDF offrirà una guida
per assicurare le misure appropriate, sia garantendo una procedura giusta nei
confronti dei chierici accusati, nel rispetto del loro diritto fondamentale per la
difesa, sia tutelando il bene della Chiesa, incluso il bene delle vittime. È utile
ricordare che normalmente l'imposizione di una pena perpetua, come la di-
missio dallo stato clericale, richiede un processo penale giudiziale. Secondo il
diritto canonico 3 gli Ordinari non possono decretare pene perpetue per mezzo
di decreti extragiudiziali; a questo scopo devono rivolgersi alla CDF, alla
quale spetterà il giudizio definitivo circa la colpevolezza e l'eventuale inido-
neità del chierico per il ministero, nonché la conseguente imposizione della
pena perpetua.4
3 Cfr. can. 1342 CIC. 4 SST Art. 21, § 2.