Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale368
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale370
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale372
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale374
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale376
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale378
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale380
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale382
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale384
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale386
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale388
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale390
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale392
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale394
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale396
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale398
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale400
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale402
alla grande tradizione della Chiesa contro gli influssi esercitati dalla musica
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale406
Congregatio pro Doctrina Fidei 407
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale408
Congregatio pro Doctrina Fidei 409
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale410
Congregatio pro Doctrina Fidei 411
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale412
Congregatio pro Doctrina Fidei 413
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale414
Congregatio pro Doctrina Fidei 415
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale416
Congregatio pro Doctrina Fidei 417
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale418
Congregatio pro Doctrina Fidei 419
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale420
Congregatio de Causis Sanctorum 421
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale422
Congregatio de Causis Sanctorum 423
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale424
Congregatio pro Ecclesiis Orientalibus 425
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale426
Congregatio pro Ecclesiis Orientalibus 427
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale410
Le misure canoniche applicate nei confronti di un chierico riconosciuto
colpevole dell'abuso sessuale di un minorenne sono generalmente di due tipi:
1) misure che restringono il ministero pubblico in modo completo o almeno
escludendo i contatti con minori. Tali misure possono essere accompagnate
da un precetto penale; 2) le pene ecclesiastiche, fra cui la più grave è la
dimissio dallo stato clericale.
In taluni casi, dietro richiesta dello stesso chierico, può essere concessa pro
bono Ecclesiae la dispensa dagli obblighi inerenti allo stato clericale, incluso il
celibato.
L'indagine preliminare e l'intero processo debbono essere svolti con il
dovuto rispetto nel proteggere la riservatezza delle persone coinvolte e con
la debita attenzione alla loro reputazione.
A meno che ci siano gravi ragioni in contrario, il chierico accusato deve
essere informato dell'accusa presentata, per dargli la possibilità di rispondere
ad essa, prima di deferire un caso alla CDF. La prudenza del Vescovo o del
Superiore Maggiore deciderà quale informazione debba essere comunicata
all'accusato durante l'indagine preliminare.
Compete al Vescovo o al Superiore Maggiore il dovere di provvedere al
bene comune determinando quali misure precauzionali previste dal can. 1722
CIC e dal can. 1473 CCEO debbano essere imposte. Secondo l'art. 19 SST, ciò
deve essere fatto una volta iniziata l'indagine preliminare.
Va infine ricordato che, qualora una Conferenza Episcopale, salva l'ap-
provazione della Santa Sede, intenda darsi norme specifiche, tale normativa
particolare deve essere intesa come complemento alla legislazione universale e
non come sostituzione di quest'ultima. La normativa particolare deve perciò
essere in armonia con il CIC / CCEO nonché con il motu proprio Sacramento-
rum sanctitatis tutela (30 aprile 2001) cosı̀ come aggiornato il 21 maggio 2010.
Nel caso in cui la Conferenza decidesse di stabilire norme vincolanti sarà
necessario richiedere la recognitio ai competenti Dicasteri della Curia
Romana.
III. Indicazioni agli Ordinari sul modo di procedere
Le linee guida preparate dalla Conferenza Episcopale dovrebbero fornire
orientamenti ai Vescovi diocesani e ai Superiori Maggiori nel caso fossero
informati di presunti abusi sessuali nei confronti di minori, compiuti da