Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale368
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale370
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale372
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale374
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale376
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale378
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale380
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale382
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale384
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale386
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Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale390
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale392
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale394
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale396
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Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale402
alla grande tradizione della Chiesa contro gli influssi esercitati dalla musica
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale406
Congregatio pro Doctrina Fidei 407
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale408
Congregatio pro Doctrina Fidei 409
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale410
Congregatio pro Doctrina Fidei 411
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale412
Congregatio pro Doctrina Fidei 413
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale414
Congregatio pro Doctrina Fidei 415
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale416
Congregatio pro Doctrina Fidei 417
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale418
Congregatio pro Doctrina Fidei 419
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale420
Congregatio de Causis Sanctorum 421
Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale422
Congregatio de Causis Sanctorum 423
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Congregatio pro Ecclesiis Orientalibus 425
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Congregatio pro Doctrina Fidei 411
chierici presenti sul territorio di loro giurisdizione. Tali linee guida tengano
comunque conto delle seguenti osservazioni:
a) il concetto di « abuso sessuale su minori » deve coincidere con la defi-
nizione del motu proprio SST art. 6 (« il delitto contro il sesto comandamento
del Decalogo commesso da un chierico con un minore di diciotto anni »),
nonché con la prassi interpretativa e la giurisprudenza della Congregazione
per la Dottrina della Fede, tenendo conto delle leggi civili del Paese;
b) la persona che denuncia il delitto deve essere trattata con rispetto. Nei
casi in cui l'abuso sessuale sia collegato con un altro delitto contro la dignità
del sacramento della Penitenza,5 il denunciante ha diritto di esigere che il suo
nome non sia comunicato al sacerdote denunciato; 6
c) le autorità ecclesiastiche si impegnino ad offrire assistenza spirituale e
psicologica alle vittime;
d) l'indagine sulle accuse sia fatta con il dovuto rispetto al principio della
privacy e della buona fama delle persone;
e) a meno che ci siano gravi ragioni in contrario, già in fase di indagine
previa, il chierico accusato sia informato delle accuse con l'opportunità di
rispondere alle medesime;
f) gli organi consultivi di sorveglianza e di discernimento dei singoli casi,
previsti in qualche luogo, non devono sostituire il discernimento e la potestas
regiminis dei singoli vescovi;
g) le linee guida devono tener conto della legislazione del Paese della
Conferenza, in particolare per quanto attiene all'eventuale obbligo di avvi-
sare le autorità civili;
h) in ogni momento delle procedure disciplinari o penali sia assicurato al
chierico accusato un sostentamento giusto e degno;
i) si escluda il ritorno del chierico al ministero pubblico se detto ministero
è di pericolo per i minori o di scandalo per la comunità.
5 SST, Art. 4. 6 SST, Art. 24.