alla Chiesa, fedeltà che avete manifestato « a volte anche a prezzo di gravi
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cogeretur sicut et, nervis oculariis praesertim a dextera parte laborans, fa-
Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis
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Congregatio de Causis Sanctorum 615
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Acta Benedicti Pp. XVI 569
Successore di Pietro, e per mano di Vescovi, validamente e legittimamente
ordinati, nell'osservanza del rito della Chiesa cattolica.
Alcuni di essi, non volendo sottostare a un indebito controllo, esercitato
sulla vita della Chiesa, e desiderosi di mantenere una piena fedeltà al Succes-
sore di Pietro e alla dottrina cattolica, si sono visti costretti a farsi consacrare
clandestinamente. La clandestinità non rientra nella normalità della vita
della Chiesa, e la storia mostra che Pastori e fedeli vi fanno ricorso soltanto
nel sofferto desiderio di mantenere integra la propria fede e di non accettare
ingerenze di organismi statali in ciò che tocca l'intimo della vita della Chiesa.
Per tale motivo la Santa Sede auspica che questi legittimi Pastori possano
essere riconosciuti come tali dalle Autorità governative anche per gli effetti
civili - in quanto necessari - e che i fedeli tutti possano esprimere libera-
mente la propria fede nel contesto sociale in cui si trovano a vivere.
Altri Pastori, invece, sotto la spinta di circostanze particolari hanno ac-
consentito a ricevere l'ordinazione episcopale senza il mandato pontificio ma,
in seguito, hanno chiesto di poter essere accolti nella comunione con il Suc-
cessore di Pietro e con gli altri Fratelli nell'episcopato. Il Papa, considerando
la sincerità dei loro sentimenti e la complessità della situazione, e tenendo
presente il parere dei Vescovi viciniori, in virtù della propria responsabilità di
Pastore universale della Chiesa ha concesso ad essi il pieno e legittimo eserci-
zio della giurisdizione episcopale. Questa iniziativa del Papa nasceva dalla
conoscenza delle particolari circostanze della loro ordinazione e dalla sua
profonda preoccupazione pastorale di favorire il ristabilimento di una piena
comunione. Purtroppo, il più delle volte, i sacerdoti e i fedeli non sono stati
adeguatamente informati dell'avvenuta legittimazione del loro Vescovo, e ciò
ha dato luogo a non pochi e gravi problemi di coscienza. Per di più, alcuni
Vescovi legittimati non hanno posto gesti, che comprovassero chiaramente
l'avvenuta legittimazione. Per questo motivo è indispensabile che, per il bene
spirituale delle comunità diocesane interessate, l'avvenuta legittimazione
possa essere resa di pubblico dominio a tempi brevi e che i Presuli legittimati
pongano sempre di più gesti inequivocabili di piena comunione con il Succes-
sore di Pietro.
Non mancano infine alcuni Vescovi - in un numero molto ridotto - che
sono stati ordinati senza il mandato pontificio e non hanno chiesto, o non
hanno ancora ottenuto, la necessaria legittimazione. Secondo la dottrina
della Chiesa cattolica essi sono da ritenere illegittimi, ma validamente ordi-
nati, qualora ci sia la certezza che hanno ricevuto l'ordinazione da Vescovi