alla Chiesa, fedeltà che avete manifestato « a volte anche a prezzo di gravi
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cogeretur sicut et, nervis oculariis praesertim a dextera parte laborans, fa-
Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis
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Acta Benedicti Pp. XVI 573
due Vescovi Diocesani, cioè di quello della Chiesa particolare in cui è incar-
dinato e di quello della Chiesa particolare al cui servizio è destinato.47
In non poche circostanze, poi, vi siete posti il problema della concelebra-
zione dell'Eucaristia. Al riguardo, ricordo che essa presuppone, come condi-
zioni, la professione della stessa fede e la comunione gerarchica con il Papa e
con la Chiesa universale. Pertanto è lecito concelebrare con Vescovi e con
sacerdoti che sono in comunione con il Papa, anche se sono riconosciuti dalle
Autorità civili e mantengono un rapporto con organismi, voluti dallo Stato ed
estranei alla struttura della Chiesa, purché - come si è detto sopra (cfr n. 7,
capov. 8o) - il riconoscimento e il rapporto non comportino la negazione di
principi irrinunciabili della fede e della comunione ecclesiastica.
Anche i fedeli laici, che sono animati da un sincero amore per Cristo e per
la Chiesa, non devono esitare a partecipare all'Eucaristia, celebrata da Vescovi
e da sacerdoti che sono in piena comunione con il Successore di Pietro e sono
riconosciuti dalle Autorità civili. Lo stesso vale per tutti gli altri sacramenti.
Sempre alla luce dei principi della dottrina cattolica devono essere risolti i
problemi che sorgono con quei Vescovi, che sono stati consacrati senza il
mandato pontificio, sia pure nel rispetto del rito cattolico dell'ordinazione
episcopale. La loro ordinazione - come ho già detto (cfr n. 8, capov. 12o) - è
illegittima ma valida, cosı̀ come sono valide le ordinazioni sacerdotali da loro
conferite e sono validi anche i sacramenti amministrati da tali Vescovi e
sacerdoti. Pertanto i fedeli, tenendo presente ciò, per la celebrazione eucaristica
e per gli altri sacramenti devono, nella misura del possibile, cercare Vescovi e
sacerdoti che sono in comunione con il Papa: tuttavia, quando ciò non fosse
realizzabile senza loro grave incomodo, possono, per esigenza del loro bene
spirituale, rivolgersi anche a coloro che non sono in comunione con il Papa.
Reputo infine opportuno attirare la vostra attenzione su quanto la legi-
slazione canonica prevede per aiutare i Vescovi Diocesani ad assolvere il
proprio compito pastorale. Ogni Vescovo Diocesano è invitato a servirsi di
indispensabili strumenti di comunione e di collaborazione all'interno della
comunità cattolica diocesana: la curia diocesana, il consiglio presbiterale, il
collegio dei consultori, il consiglio pastorale diocesano e il consiglio diocesano
per gli affari economici. Questi organismi esprimono la comunione, favorisco-
no la condivisione delle responsabilità comuni e sono di grande aiuto ai
47 Cfr C.I.C., cann. 265-272.