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gitale: la parzialità dell'interazione, la tendenza a comunicare solo alcune
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Congregatio pro Doctrina Fidei 129
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ufficio, nell'ambito esecutivo, la vigilanza sulla retta amministrazione della
giustizia nel Corpus Ecclesiae.3 Ciò comporta tra l'altro, come la Lex propria
indica, l'aggiornata raccolta di informazioni sullo stato e l'attività dei tribu-
nali locali attraverso l'annuale relazione che ogni tribunale è tenuto ad invia-
re alla Segnatura Apostolica; la sistemazione ed elaborazione dei dati che da
essi pervengono; l'individuazione di strategie per la valorizzazione delle ri-
sorse umane e istituzionali nei tribunali locali, nonché l'esercizio costante
della funzione di indirizzo rivolta ai Moderatori dei tribunali diocesani e
interdiocesani, ai quali compete istituzionalmente la responsabilità diretta
per l'amministrazione della giustizia. Si tratta di un'opera coordinata e pa-
ziente, volta soprattutto a fornire ai fedeli un'amministrazione della giustizia
retta, pronta ed efficiente, come chiedevo, in relazione alle cause di nullità
matrimoniale, nell'esortazione apostolica postsinodale Sacramentum caritatis:
« Là dove sorgono legittimamente dei dubbi sulla validità del Matrimonio
sacramentale contratto, si deve intraprendere quanto è necessario per verifi-
carne la fondatezza. Bisogna poi assicurare, nel pieno rispetto del diritto
canonico, la presenza sul territorio dei tribunali ecclesiastici, il loro carattere
pastorale, la loro corretta e pronta attività. Occorre che in ogni Diocesi ci sia
un numero sufficiente di persone preparate per il sollecito funzionamento dei
tribunali ecclesiastici. Ricordo che "è un obbligo grave quello di rendere
l'operato istituzionale della Chiesa nei tribunali sempre più vicino ai fedeli" ».4
In quell'occasione non mancavo di riferirmi all'istruzione Dignitas connubii,
che fornisce ai Moderatori e ai ministri dei tribunali, sotto la forma di vade-
mecum, le norme necessarie perché le cause di nullità matrimoniali siano
trattate e definite nel modo più celere e sicuro. Ad assicurare che i tribunali
ecclesiastici siano presenti nel territorio e che il loro ministero sia adeguato
alle giuste esigenze di celerità e di semplicità cui i fedeli hanno diritto nella
trattazione delle loro cause, è volta l'attività di codesta Segnatura Apostolica
quando, secondo la sua competenza, promuove l'erezione di tribunali inter-
diocesani; provvede con prudenza alla dispensa dai titoli accademici dei mi-
nistri dei tribunali, pur nella puntuale verifica della loro reale perizia nel
diritto sostantivo e processuale; concede le necessarie dispense da leggi pro-
cessuali quando l'esercizio della giustizia richiede in un caso particolare la
relaxatio legis per raggiungere il fine inteso dalla legge. È anche questa un'o-
pera importante di discernimento e di applicazione della legge processuale.
3 Cfr. Cost. ap. Pastor bonus, art. 121; Lex propria, art. 32. 4 N. 29.