ACTA BENEDICTI PP. XVI

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale88

 Acta Benedicti Pp. XVI 89

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale90

 Acta Benedicti Pp. XVI 91

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale92

 Acta Benedicti Pp. XVI 93

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale94

 Acta Benedicti Pp. XVI 95

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale96

 Acta Benedicti Pp. XVI 97

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale98

 Acta Benedicti Pp. XVI 99

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale100

 Acta Benedicti Pp. XVI 101

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale102

 Acta Benedicti Pp. XVI 103

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale104

 Acta Benedicti Pp. XVI 105

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale106

 Acta Benedicti Pp. XVI 107

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale108

 Acta Benedicti Pp. XVI 109

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale110

 Acta Benedicti Pp. XVI 111

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale112

 Acta Benedicti Pp. XVI 113

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale114

 Acta Benedicti Pp. XVI 115

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale116

 Acta Benedicti Pp. XVI 117

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale118

 Acta Benedicti Pp. XVI 119

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale120

 Acta Benedicti Pp. XVI 121

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale122

 Acta Benedicti Pp. XVI 123

 gitale: la parzialità dell'interazione, la tendenza a comunicare solo alcune

 Acta Benedicti Pp. XVI 125

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale126

 Acta Benedicti Pp. XVI 127

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale128

 Congregatio pro Doctrina Fidei 129

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale130

 Congregatio pro Doctrina Fidei 131

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale132

 Congregatio pro Doctrina Fidei 133

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale134

 Congregatio pro Episcopis 135

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale136

 Congregatio pro Episcopis 137

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale138

 Congregatio pro Episcopis 139

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale140

 Congregatio de Causis Sanctorum 141

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale142

 Congregatio de Causis Sanctorum 143

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale144

 Congregatio de Institutione Catholica 145

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale146

 Congregatio de Institutione Catholica 147

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale148

 Congregatio de Institutione Catholica 149

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale150

 Congregatio de Institutione Catholica 151

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale152

 Congregatio de Institutione Catholica 153

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale154

 Congregatio de Institutione Catholica 155

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale156

 Congregatio de Institutione Catholica 157

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale158

 Congregatio de Institutione Catholica 159

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale160

 Congregatio de Institutione Catholica 161

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale162

 Diarium Romanae Curiae 163

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale164

 Diarium Romanae Curiae 165

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale166

Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale116

ufficio, nell'ambito esecutivo, la vigilanza sulla retta amministrazione della

giustizia nel Corpus Ecclesiae.3 Ciò comporta tra l'altro, come la Lex propria

indica, l'aggiornata raccolta di informazioni sullo stato e l'attività dei tribu-

nali locali attraverso l'annuale relazione che ogni tribunale è tenuto ad invia-

re alla Segnatura Apostolica; la sistemazione ed elaborazione dei dati che da

essi pervengono; l'individuazione di strategie per la valorizzazione delle ri-

sorse umane e istituzionali nei tribunali locali, nonché l'esercizio costante

della funzione di indirizzo rivolta ai Moderatori dei tribunali diocesani e

interdiocesani, ai quali compete istituzionalmente la responsabilità diretta

per l'amministrazione della giustizia. Si tratta di un'opera coordinata e pa-

ziente, volta soprattutto a fornire ai fedeli un'amministrazione della giustizia

retta, pronta ed efficiente, come chiedevo, in relazione alle cause di nullità

matrimoniale, nell'esortazione apostolica postsinodale Sacramentum caritatis:

« Là dove sorgono legittimamente dei dubbi sulla validità del Matrimonio

sacramentale contratto, si deve intraprendere quanto è necessario per verifi-

carne la fondatezza. Bisogna poi assicurare, nel pieno rispetto del diritto

canonico, la presenza sul territorio dei tribunali ecclesiastici, il loro carattere

pastorale, la loro corretta e pronta attività. Occorre che in ogni Diocesi ci sia

un numero sufficiente di persone preparate per il sollecito funzionamento dei

tribunali ecclesiastici. Ricordo che "è un obbligo grave quello di rendere

l'operato istituzionale della Chiesa nei tribunali sempre più vicino ai fedeli" ».4

In quell'occasione non mancavo di riferirmi all'istruzione Dignitas connubii,

che fornisce ai Moderatori e ai ministri dei tribunali, sotto la forma di vade-

mecum, le norme necessarie perché le cause di nullità matrimoniali siano

trattate e definite nel modo più celere e sicuro. Ad assicurare che i tribunali

ecclesiastici siano presenti nel territorio e che il loro ministero sia adeguato

alle giuste esigenze di celerità e di semplicità cui i fedeli hanno diritto nella

trattazione delle loro cause, è volta l'attività di codesta Segnatura Apostolica

quando, secondo la sua competenza, promuove l'erezione di tribunali inter-

diocesani; provvede con prudenza alla dispensa dai titoli accademici dei mi-

nistri dei tribunali, pur nella puntuale verifica della loro reale perizia nel

diritto sostantivo e processuale; concede le necessarie dispense da leggi pro-

cessuali quando l'esercizio della giustizia richiede in un caso particolare la

relaxatio legis per raggiungere il fine inteso dalla legge. È anche questa un'o-

pera importante di discernimento e di applicazione della legge processuale.

3 Cfr. Cost. ap. Pastor bonus, art. 121; Lex propria, art. 32. 4 N. 29.