Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale88
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gitale: la parzialità dell'interazione, la tendenza a comunicare solo alcune
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Congregatio pro Doctrina Fidei 129
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Congregatio pro Doctrina Fidei 131
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Congregatio de Causis Sanctorum 141
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Congregatio de Institutione Catholica 145
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Acta Benedicti Pp. XVI 117
La vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia sarebbe però ca-
rente se non comprendesse anche la funzione di tutela della retta giurispru-
denza.5 Gli strumenti di conoscenza e di intervento, di cui la Lex propria e la
posizione istituzionale provvedono codesta Segnatura Apostolica, permetto-
no un'azione che, in sinergia con il Tribunale della Rota Romana,6 si rivela
provvidenziale per la Chiesa. Le esortazioni e le prescrizioni con le quali
codesta Segnatura Apostolica accompagna le risposte alle Relazioni annuali
dei tribunali locali non infrequentemente raccomandano ai rispettivi Mode-
ratori la conoscenza e l'adesione sia alle direttive proposte nelle annuali
allocuzioni pontificie alla Rota Romana, sia alla comune giurisprudenza ro-
tale su specifici aspetti che si rivelano urgenti per i singoli tribunali. Inco-
raggio, pertanto, anche la riflessione, che vi impegnerà in questi giorni, sulla
retta giurisprudenza da proporre ai tribunali locali in materia di error iuris
quale motivo di nullità matrimoniale.
Codesto Supremo Tribunale è altresı̀ impegnato in un altro ambito deli-
cato dell'amministrazione della giustizia, che gli fu affidato dal Servo di Dio
Paolo VI; la Segnatura conosce, infatti, le controversie sorte per un atto della
potestà amministrativa ecclesiastica e ad essa deferite tramite ricorso legitti-
mamente proposto avverso atti amministrativi singolari emanati o approvati
da Dicasteri della Curia Romana.7 È questo un servizio di primaria impor-
tanza: la predisposizione di strumenti di giustizia - dalla pacifica composi-
zione delle controversie sino alla trattazione e definizione giudiziale delle
medesime - costituisce l'offerta di un luogo di dialogo e di ripristino della
comunione nella Chiesa. Se è vero, infatti che l'ingiustizia va affrontata an-
zitutto con le armi spirituali della preghiera, della carità, del perdono e della
penitenza, tuttavia non si può escludere, in alcuni casi, l'opportunità e la
necessità che essa sia fronteggiata con gli strumenti processuali. Questi co-
stituiscono, anzitutto, luoghi di dialogo, che talvolta conducono alla concor-
dia e alla riconciliazione. Non a caso l'ordinamento processuale prevede che
in limine litis, anzi, in ogni stadio del processo, si dia spazio e occasione
perché « ogniqualvolta qualcuno si ritenga onerato da un decreto, non vi sia
contesa tra lui e l'autore del decreto, ma tra di loro si provveda di comune
accordo a ricercare un'equa soluzione, ricorrendo anche a persone autorevoli
5 Cfr. Lex propria, art. 111, § 1. 6 Cfr. Cost. ap. Pastor bonus, art. 126. 7 Cfr. Cost. ap. Regimini Ecclesiae universae, 15 agosto 1967, n. 106; CIC, can. 1445, § 2;
Cost. ap. Pastor bonus, art. 123; Lex propria, art. 34.