ACTA BENEDICTI PP. XVI

 Tigiuanaënsem, Leonensem, Tulancingensem et Tuxtlensem dioeceses ad gra-

 Acta Benedicti Pp. XVI 59

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 Acta Benedicti Pp. XVI 89

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 Acta Benedicti Pp. XVI 91

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale92

 Acta Benedicti Pp. XVI 93

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale94

 Congregatio pro Episcopis 95

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale96

 Congregatio pro Gentium Evangelizatione 97

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale98

 Congregatio pro Gentium Evangelizatione 99

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale100

 Diarium Romanae Curiae 101

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale102

 Diarium Romanae Curiae 103

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale104

Acta Benedicti Pp. XVI 89

da parte del Papa Giovanni Paolo II nei suoi cicli di catechesi sull'amore

umano nel disegno divino. A partire da questa unità duale della coppia uma-

na si può elaborare un'autentica antropologia giuridica del matrimonio. In

tal senso, sono particolarmente illuminanti le parole conclusive di Gesù:

« Quello dunque che Dio ha congiunto, l'uomo non lo separi ». Ogni matrimo-

nio è certamente frutto del libero consenso dell'uomo e della donna, ma la

loro libertà traduce in atto la capacità naturale inerente alla loro mascolinità

e femminilità. L'unione avviene in virtù del disegno di Dio stesso, che li ha

creati maschio e femmina e dà loro il potere di unire per sempre quelle

dimensioni naturali e complementari delle loro persone. L'indissolubilità

del matrimonio non deriva dall'impegno definitivo dei contraenti, ma è in-

trinseca alla natura del « potente legame stabilito dal Creatore ».8 I contraenti

si devono impegnare definitivamente proprio perché il matrimonio è tale nel

disegno della creazione e della redenzione. E la giuridicità essenziale del

matrimonio risiede proprio in questo legame, che per l'uomo e la donna

rappresenta un'esigenza di giustizia e di amore a cui, per il loro bene e per

quello di tutti, essi non si possono sottrarre senza contraddire ciò che Dio

stesso ha fatto in loro.

Occorre approfondire quest'aspetto, non solo in considerazione del vostro

ruolo di canonisti, ma anche perché la comprensione complessiva dell'istituto

matrimoniale non può non includere anche la chiarezza circa la sua dimen-

sione giuridica. Tuttavia, le concezioni circa la natura di tale rapporto pos-

sono divergere in maniera radicale. Per il positivismo, la giuridicità del rap-

porto coniugale sarebbe unicamente il risultato dell'applicazione di una

norma umana formalmente valida ed efficace. In questo modo, la realtà

umana della vita e dell'amore coniugale rimane estrinseca all'istituzione « giu-

ridica » del matrimonio. Si crea uno iato tra diritto ed esistenza umana che

nega radicalmente la possibilità di una fondazione antropologica del diritto.

Del tutto diversa è la via tradizionale della Chiesa nella comprensione

della dimensione giuridica dell'unione coniugale, sulla scia degli insegnamenti

di Gesù, degli Apostoli e dei Santi Padri. Sant'Agostino, ad esempio, citando

San Paolo afferma con forza: « Cui fidei [coniugali] tantum iuris tribuit

Apostolus, ut eam potestatem appellaret, dicens: Mulier non habet potestatem

corporis sui, sed vir; similiter autem et vir non habet potestatem corporis sui,

8 Giovanni Paolo II, Catechesi del 21 novembre 1979, n. 2.