Tigiuanaënsem, Leonensem, Tulancingensem et Tuxtlensem dioeceses ad gra-
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Acta Benedicti Pp. XVI 89
da parte del Papa Giovanni Paolo II nei suoi cicli di catechesi sull'amore
umano nel disegno divino. A partire da questa unità duale della coppia uma-
na si può elaborare un'autentica antropologia giuridica del matrimonio. In
tal senso, sono particolarmente illuminanti le parole conclusive di Gesù:
« Quello dunque che Dio ha congiunto, l'uomo non lo separi ». Ogni matrimo-
nio è certamente frutto del libero consenso dell'uomo e della donna, ma la
loro libertà traduce in atto la capacità naturale inerente alla loro mascolinità
e femminilità. L'unione avviene in virtù del disegno di Dio stesso, che li ha
creati maschio e femmina e dà loro il potere di unire per sempre quelle
dimensioni naturali e complementari delle loro persone. L'indissolubilità
del matrimonio non deriva dall'impegno definitivo dei contraenti, ma è in-
trinseca alla natura del « potente legame stabilito dal Creatore ».8 I contraenti
si devono impegnare definitivamente proprio perché il matrimonio è tale nel
disegno della creazione e della redenzione. E la giuridicità essenziale del
matrimonio risiede proprio in questo legame, che per l'uomo e la donna
rappresenta un'esigenza di giustizia e di amore a cui, per il loro bene e per
quello di tutti, essi non si possono sottrarre senza contraddire ciò che Dio
stesso ha fatto in loro.
Occorre approfondire quest'aspetto, non solo in considerazione del vostro
ruolo di canonisti, ma anche perché la comprensione complessiva dell'istituto
matrimoniale non può non includere anche la chiarezza circa la sua dimen-
sione giuridica. Tuttavia, le concezioni circa la natura di tale rapporto pos-
sono divergere in maniera radicale. Per il positivismo, la giuridicità del rap-
porto coniugale sarebbe unicamente il risultato dell'applicazione di una
norma umana formalmente valida ed efficace. In questo modo, la realtà
umana della vita e dell'amore coniugale rimane estrinseca all'istituzione « giu-
ridica » del matrimonio. Si crea uno iato tra diritto ed esistenza umana che
nega radicalmente la possibilità di una fondazione antropologica del diritto.
Del tutto diversa è la via tradizionale della Chiesa nella comprensione
della dimensione giuridica dell'unione coniugale, sulla scia degli insegnamenti
di Gesù, degli Apostoli e dei Santi Padri. Sant'Agostino, ad esempio, citando
San Paolo afferma con forza: « Cui fidei [coniugali] tantum iuris tribuit
Apostolus, ut eam potestatem appellaret, dicens: Mulier non habet potestatem
corporis sui, sed vir; similiter autem et vir non habet potestatem corporis sui,
8 Giovanni Paolo II, Catechesi del 21 novembre 1979, n. 2.