ACTA BENEDICTI PP. XVI

 Tigiuanaënsem, Leonensem, Tulancingensem et Tuxtlensem dioeceses ad gra-

 Acta Benedicti Pp. XVI 59

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale60

 Acta Benedicti Pp. XVI 61

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale62

 Acta Benedicti Pp. XVI 63

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 Acta Benedicti Pp. XVI 69

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 Acta Benedicti Pp. XVI 75

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 Acta Benedicti Pp. XVI 77

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale78

 Acta Benedicti Pp. XVI 79

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 Acta Benedicti Pp. XVI 81

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 Acta Benedicti Pp. XVI 83

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 Acta Benedicti Pp. XVI 85

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 Acta Benedicti Pp. XVI 87

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale88

 Acta Benedicti Pp. XVI 89

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale90

 Acta Benedicti Pp. XVI 91

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale92

 Acta Benedicti Pp. XVI 93

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale94

 Congregatio pro Episcopis 95

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale96

 Congregatio pro Gentium Evangelizatione 97

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale98

 Congregatio pro Gentium Evangelizatione 99

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale100

 Diarium Romanae Curiae 101

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale102

 Diarium Romanae Curiae 103

 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale104

Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale90

sed mulier 9 ».10 San Paolo che cosı̀ profondamente espone nella Lettera agli

Efesini il « ltrsg* qiom le* ca » dell'amore coniugale in rapporto all'unione di

Cristo con la Chiesa,11 non esita ad applicare al matrimonio i termini più forti

del diritto per designare il vincolo giuridico con cui sono uniti i coniugi fra

loro, nella loro dimensione sessuale. Cosı̀ pure, per Sant'Agostino, la giuridi-

cità è essenziale in ciascuno dei tre beni (proles, fides, sacramentum), che

costituiscono i cardini della sua esposizione dottrinale sul matrimonio.

Di fronte alla relativizzazione soggettivistica e libertaria dell'esperienza

sessuale, la tradizione della Chiesa afferma con chiarezza l'indole naturalmen-

te giuridica del matrimonio, cioè la sua appartenenza per natura all'ambito

della giustizia nelle relazioni interpersonali. In quest'ottica, il diritto s'intrec-

cia davvero con la vita e con l'amore come un suo intrinseco dover essere.

Perciò, come ho scritto nella mia prima Enciclica, « in un orientamento fon-

dato nella creazione, l'eros rimanda l'uomo al matrimonio, a un legame ca-

ratterizzato da unicità e definitività; cosı̀, e solo cosı̀, si realizza la sua intima

destinazione ».12 Amore e diritto possono cosı̀ unirsi fino al punto da far sı̀ che

marito e moglie si debbano a vicenda l'amore che spontaneamente si voglio-

no: l'amore è in essi il frutto del loro libero volere il bene dell'altro e dei figli; il

che, del resto, è anche esigenza dell'amore verso il proprio vero bene.

L'intero operato della Chiesa e dei fedeli in campo familiare deve fondarsi

su questa verità circa il matrimonio e la sua intrinseca dimensione giuridica.

Ciò nonostante, come ricordavo prima, la mentalità relativistica, in forme più

o meno aperte o subdole, può insinuarsi anche nella comunità ecclesiale. Voi

siete ben consapevoli dell'attualità di questo rischio, che si manifesta a volte

in una distorta interpretazione delle norme canoniche vigenti. A questa ten-

denza occorre reagire con coraggio e fiducia, applicando costantemente l'er-

meneutica del rinnovamento nella continuità e non lasciandosi sedurre da vie

interpretative che implicano una rottura con la tradizione della Chiesa. Que-

ste vie si allontanano dalla vera essenza del matrimonio nonché dalla sua

intrinseca dimensione giuridica e, sotto svariati nomi più o meno attraenti,

cercano di dissimulare una contraffazione della realtà coniugale. Si arriva cosı̀

a sostenere che niente sarebbe giusto o ingiusto nelle relazioni di coppia, ma

9 1 Cor 7, 4. 10 De bono coniugali, 4, 4. 11 5, 22-31. 12 Deus caritas est, 11.