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Nel Sinodo lo sguardo si è poi allargato sull'intero Medio Oriente, dove
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Congregatio de Causis Sanctorum 67
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Congregatio de Causis Sanctorum 69
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Congregatio pro Gentium Evangelizatione 73
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Congregatio pro Gentium Evangelizatione 75
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Acta Benedicti Pp. XVI 11
§ 2. Il Consiglio direttivo, cui spettano tutti i poteri di ordinaria e straor-
dinaria amministrazione, è responsabile dell'organizzazione e del funziona-
mento della struttura dell'Autorità, della quale programma, dirige e controlla
l'attività. In tale ambito ed a titolo esemplificativo: a) formula, in armonia
con i fini istituzionali, le strategie fondamentali ed i relativi programmi per
l'attività dell'Autorità e vigila sulla loro attuazione; b) emana regolamenti di
natura organizzativa aventi anche rilevanza esterna; c) partecipa, anche at-
traverso propri rappresentanti, agli organismi internazionali impegnati nella
prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale
e alle attività di studio e di ricerca da questi organizzate; d) sovrintende al
personale dell'Autorità promuovendone la formazione professionale specifica;
e) delega al Direttore o ad altri soggetti addetti all'Autorità, con apposite
comunicazioni di servizio indicanti principi e criteri direttivi, determinate
tipologie di atti aventi natura ricorrente.
§ 3. Il Consiglio direttivo può attribuire a singoli membri poteri per il
compimento di determinati atti o per la supervisione di determinate attività
od aree di attività, stabilendone poteri, modalità di svolgimento e di infor-
mativa al Consiglio.
§ 4. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente, in via ordinaria, di
norma ogni trimestre e, in via straordinaria, ogni volta che se ne manifesti la
necessità. Il Presidente fissa l'ordine del giorno della seduta, ne coordina
i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie indicate
nell'ordine del giorno vengano fornite a tutti i componenti.
§ 5. L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno deve perve-
nire ai singoli componenti almeno cinque giorni prima di quello fissato per la
riunione con mezzi che ne garantiscano il ricevimento; nei casi di urgenza la
convocazione è effettuata con avviso da trasmettere con telefax, posta elet-
tronica o altro mezzo di comunicazione urgente almeno un giorno prima della
seduta.
§ 6. Le riunioni del Consiglio possono essere tenute anche in videoconfe-
renza e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei membri
presenti e all'unanimità qualora siano presenti tre membri; in caso di parità
prevale il voto di chi presiede. Per la validità delle adunanze del Consiglio è
necessaria la presenza di almeno tre membri.
§ 7. Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio deve redigersi
verbale da iscriversi nel relativo libro da firmarsi a cura del Presidente e