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Nel Sinodo lo sguardo si è poi allargato sull'intero Medio Oriente, dove
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Congregatio de Causis Sanctorum 69
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Congregatio pro Gentium Evangelizatione 73
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Congregatio pro Gentium Evangelizatione 75
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sapientemente per la costruzione di un tessuto sociale solido e solidale, per
preparare i giovani ad assumere le proprie responsabilità nella vita, in una
società libera, in uno spirito di comprensione e di pace.
Un patrimonio comune
5. Si potrebbe dire che, tra i diritti e le libertà fondamentali radicati nella
dignità della persona, la libertà religiosa gode di uno statuto speciale. Quando la
libertà religiosa è riconosciuta, la dignità della persona umana è rispettata
nella sua radice, e si rafforzano l'ethos e le istituzioni dei popoli. Viceversa,
quando la libertà religiosa è negata, quando si tenta di impedire di professare
la propria religione o la propria fede e di vivere conformemente ad esse, si
offende la dignità umana e, insieme, si minacciano la giustizia e la pace, le
quali si fondano su quel retto ordine sociale costruito alla luce del Sommo
Vero e Sommo Bene.
La libertà religiosa è, in questo senso, anche un'acquisizione di civiltà politica
e giuridica. Essa è un bene essenziale: ogni persona deve poter esercitare
liberamente il diritto di professare e di manifestare, individualmente o comu-
nitariamente, la propria religione o la propria fede, sia in pubblico che in
privato, nell'insegnamento, nelle pratiche, nelle pubblicazioni, nel culto e
nell'osservanza dei riti. Non dovrebbe incontrare ostacoli se volesse, even-
tualmente, aderire ad un'altra religione o non professarne alcuna. In questo
ambito, l'ordinamento internazionale risulta emblematico ed è un riferimento
essenziale per gli Stati, in quanto non consente alcuna deroga alla libertà
religiosa, salvo la legittima esigenza dell'ordine pubblico informato a giusti-
zia.10 L'ordinamento internazionale riconosce cosı̀ ai diritti di natura religiosa
lo stesso status del diritto alla vita e alla libertà personale, a riprova della loro
appartenenza al nucleo essenziale dei diritti dell'uomo, a quei diritti universali
e naturali che la legge umana non può mai negare.
La libertà religiosa non è patrimonio esclusivo dei credenti, ma dell'intera
famiglia dei popoli della terra. È elemento imprescindibile di uno Stato di
diritto; non la si può negare senza intaccare nel contempo tutti i diritti e le
libertà fondamentali, essendone sintesi e vertice. Essa è « la cartina di torna-
sole per verificare il rispetto di tutti gli altri diritti umani ».11 Mentre favorisce
10 Cfr. Conc. Ecum. Vat. II, Dichiarazione sulla libertà religiosa Dignitatis humanae, 2 11 Giovanni Paolo II, Discorso ai Partecipanti all'Assemblea Parlamentare dell'Organizzazione
per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) (10 ottobre 2003), 1: AAS 96 (2004), 111.